L’inerzia dell’amministrazione sul giudicato impone il commissario ad acta (TAR Toscana n. 1392 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. L’inadempimento resta integrato anche quando sia stata eseguita solo una parte della statuizione, risultando ancora omesso il pagamento della sorte capitale e degli interessi. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione, assegna un termine ordinario e, per il caso di inerzia, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega. La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento, emergendo dagli atti la perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza n. 147 del 26 aprile 2023 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il giudice aveva inoltre liquidato le spese di lite in € 981,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in data 5 maggio 2023, era passata in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario il 29 maggio 2024. Il Ministero, tuttavia, aveva corrisposto i soli compensi professionali, omettendo il pagamento della parte capitale. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo esecutivo e della sua definitività. La sentenza del Tribunale di Arezzo risulta notificata e passata in giudicato, con attestazione del funzionario giudiziario. Il quadro processuale è quindi quello tipico dell’ottemperanza, in cui il giudice amministrativo è chiamato a verificare se l’obbligo nascente dal giudicato sia stato integralmente adempiuto.

Dagli atti non risulta che il Ministero abbia provveduto alla parte della statuizione relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento degli importi per le annualità omesse, oltre interessi. Il pagamento dei soli compensi professionali non esaurisce l’obbligo, che resta inadempiuto nella componente principale.

Il Tribunale rileva inoltre il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Tale termine, previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici, è condizione per la proposizione del ricorso di ottemperanza avverso le sentenze di condanna al pagamento di somme.

Accertata la perdurante inerzia, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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