Impugnazione del permesso di costruire e piena conoscenza del vicino (TAR Lombardia n. 1410 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non postula la conoscenza integrale dell’atto e dei suoi vizi, ma la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua attitudine lesiva. Tale percezione si desume, in via presuntiva, dalla pregressa partecipazione procedimentale, dalle reiterate istanze ostensive e dal grado di sviluppo delle opere, che rendono palese la dimensione e la finalità del manufatto. La conoscenza integrale rileva solo sul contenuto del ricorso e sulla causa petendi, come conferma la disciplina dei motivi aggiunti. Il contegno inerte protratto per anni, a fronte di un pregiudizio già avvertito, rende il ricorso irricevibile per intempestività.
Il Fatto
I ricorrenti, usufruttuario e nudo proprietario di unità immobiliari e del giardino di un palazzo sottoposto a vincolo diretto dal 1994, impugnavano il permesso di costruire con cui il Comune di Milano aveva autorizzato la fondazione controinteressata a realizzare un nuovo edificio di undici piani fuori terra e sei interrati in adiacenza al teatro, in luogo del fabbricato preesistente, oltre agli atti presupposti e ai provvedimenti di proroga.
Deducevano la violazione della disciplina urbanistica sulle superfici a servizi, l’illegittima esenzione dal contributo di costruzione, il mancato reperimento di parcheggi pertinenziali, il rispetto delle distanze dal confine e i vizi dei pareri soprintendentizi. Chiedevano l’annullamento e, con memoria successiva, il risarcimento del danno. Il Comune eccepiva la tardività e la carenza di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via pregiudiziale l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. Richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., osserva che la piena conoscenza non coincide con la conoscenza piena ed integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, essendo sufficiente la ragionevole percepibilità dell’esistenza dell’atto e della sua attitudine lesiva.
La conoscenza integrale, argomenta il Collegio, incide sulla causa petendi e sul contenuto del ricorso: la previsione dei motivi aggiunti dimostra che, diversamente opinando, il rimedio sarebbe privo di ragion d’essere. Quanto ai titoli edilizi, la vicinitas rende più agevole la percezione dell’entità delle opere; il momento di decorrenza si colloca, secondo la giurisprudenza citata (Adunanza Plenaria n. 15 del 2011; Cons. Stato, IV, n. 3875/2018), all’inizio dei lavori o al loro completamento quando si contesti il quomodo dell’intervento.
Nel caso concreto, i ricorrenti avevano partecipato attivamente al procedimento nel 2014 e nel 2015, presentando reiterate istanze di accesso al Comune e alla Soprintendenza, e avevano manifestato la piena consapevolezza del pregiudizio da ombreggiamento sul giardino. La fondazione aveva inoltre informato i residenti del progetto. Il permesso risale all’11 maggio 2016, ma il ricorso è stato notificato solo il 24 gennaio 2020: il lungo spatium temporis tra l’ultimo riscontro comunale e la reazione giurisdizionale è ritenuto inescusabile.
La richiesta di visura, indica il Tribunale, non è idonea ex se a differire i termini, dovendo essere salvaguardato l’affidamento del titolare del permesso. Quanto alla posizione del nudo proprietario, la Corte ritiene la conoscenza comune ai due congiunti, per la natura familiare del condominio e l’unicità della res che fonda la legittimazione. Il ricorso è pertanto irricevibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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