Convenzione urbanistica, prescrizione e solidarietà degli obblighi di urbanizzazione (TAR Toscana n. 138 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle convenzioni urbanistiche il termine di prescrizione delle obbligazioni poste a carico del privato non decorre dalla data di stipula dell’accordo, ma dalla scadenza del decennio di efficacia della convenzione. Gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree sono solidali tra proprietario originario e avente causa, anche in assenza di espressa pattuizione, per la rilevanza pubblicistica della convenzione, che rende inopponibile all’Amministrazione il patto liberatorio tra cedente e cessionario. L’Amministrazione non è tenuta a escutere preventivamente la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’adempimento, salvo che l’onere sia espressamente pattuito. Non integra concorso colposo del creditore, ex art. 1227 cod. civ., l’errata individuazione delle aree da cedere, quando le parti private conoscevano l’esistenza di particelle di proprietà di terzi.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha approvato un Piano di Recupero relativo ad alcuni immobili e ha stipulato nel 2001 una convenzione urbanistica con la società originaria proprietaria. La convenzione imponeva alla società di realizzare, a propria cura e spese, opere di urbanizzazione e di trasferire in proprietà del Comune l’area destinata a verde e parcheggio pubblico, riconoscendo altresì il diritto d’uso sullo spazio di sosta pedonale. La società acquirente, subentrata nei titoli edilizi, ha realizzato gli edifici privati ma ha eseguito solo parzialmente le opere di urbanizzazione, senza mai trasferire aree o diritti al Comune.

Il Comune ha quindi agito per l’accertamento degli obblighi e la condanna solidale al risarcimento del danno. La società resistente ha eccepito la prescrizione decennale decorrente dalla stipula, la negligente mancata escussione della fideiussione, la violazione del diritto di difesa e l’insussistenza dell’obbligo di cedere aree di proprietà di terzi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto escluso la lesione del diritto di difesa, poiché i documenti richiamati nel ricorso risultano depositati in via telematica nel rispetto dei termini dell’art. 73 cod. proc. amm. Ha poi ricostruito il contenuto della convenzione, confermando che le opere di urbanizzazione erano state eseguite solo in parte e che terreni e opere non erano mai stati trasferiti in proprietà o in uso al Comune.

L’eccezione di prescrizione è stata respinta. Secondo il consolidato insegnamento richiamato dal Collegio, il termine decorre dalla scadenza del decennio di efficacia della convenzione e non dalla sottoscrizione dell’accordo. Il Tribunale ha richiamato sul punto T.A.R. Veneto, sez. II, 14 giugno 2023, n. 826, Cons. Stato, Sez. II, 1.12.2021, n. 8006 e T.A.R. Toscana, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 1425.

Quanto alla solidarietà, la Corte ha valorizzato l’art. 6 della convenzione, che imponeva di riportare nei contratti di trasferimento le prescrizioni originarie e prevedeva la responsabilità solidale del richiedente e degli aventi causa. Ha aggiunto che il vincolo solidale opera a prescindere da pattuizioni contrarie, in ragione della rilevanza pubblicistica della convenzione, richiamando T.A.R. Toscana, sez. III, 20 febbraio 2020, n. 222.

È stata esclusa la concorrente negligenza del Comune. Sotto il primo profilo, l’ordinamento non impone all’Amministrazione di escutere preventivamente la fideiussione, né tale onere era pattuito, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24; dagli atti emerge peraltro un tentativo di escussione rimasto senza esito. Sotto il secondo profilo, la convenzione non contiene errori nell’individuazione delle aree, poiché le parti private conoscevano l’esistenza di particelle di proprietà di terzi. Il concorso colposo ex art. 1227 cod. civ. è quindi insussistente.

Il Tribunale ha così riconosciuto il diritto al risarcimento per la mancata esecuzione delle opere, quantificato sulla base della consulenza tecnica, oltre agli importi per l’impossibilità di costituire la servitù e di acquisire le aree di proprietà di terzi. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento coattivo al Comune delle particelle di proprietà della società resistente, con ordine di trascrizione, condannando le convenute in solido e liquidando le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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