Parere paesaggistico viziato se valuta le opere esistenti e non il progetto (TAR Sicilia n. 1416 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza sulla richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 è viziato da difetto di istruttoria quando si riferisce al mantenimento delle opere abusive esistenti anziché al progetto di adeguamento volumetrico oggetto dell’istanza. L’Amministrazione è tenuta a esaminare esattamente il progetto sottoposto al suo esame, non la consistenza attuale del manufatto. La valutazione della doppia conformità urbanistica ed edilizia spetta al Comune e non può sostituire l’accertamento paesaggistico. Il provvedimento che ordina la rimessione in pristino conferma che il parere contrario ha riguardato le opere esistenti e non l’intervento proposto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in area soggetta a vincolo paesaggistico, hanno presentato istanza di condono edilizio per un fabbricato realizzato senza titoli. La Soprintendenza aveva in passato dichiarato la compatibilità paesaggistica delle opere e rilasciato il nulla osta alla concessione in sanatoria. Successivamente i ricorrenti hanno eseguito ulteriori lavori, ritenuti abusivi dal Comune, che ne ha ordinato la demolizione.
Hanno quindi presentato istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, allegando un progetto diretto a ridurre il volume del fabbricato (allo stato di 309,11 mc) a quello preesistente assentito (143,40 mc), nel rispetto della sagoma e della destinazione agricola. La Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere e ha ordinato la rimessione in pristino. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, contestato con il secondo motivo, assorbendo le ulteriori censure di incompetenza e di sconfinamento nella valutazione urbanistica.
Il giudice ricostruisce l’oggetto dell’istanza: la relazione tecnica descrive un progetto di adeguamento volumetrico diretto a riportare il fabbricato alla volumetria e alla destinazione agricola del manufatto preesistente, oggetto della domanda di condono del 1995, sulla quale la Soprintendenza aveva già espresso parere favorevole. Non si tratta, dunque, del mantenimento delle opere abusive, ma di un intervento di riqualificazione del volume esistente.
Il parere impugnato, invece, si riferisce espressamente “al mantenimento delle opere abusivamente realizzate” e rileva la difformità per sagoma, volumetria e superficie utile rispetto all’autorizzazione precedente. La Soprintendenza ha quindi valutato la consistenza attuale del fabbricato e non il progetto sottoposto al suo esame, ritenendo le opere non rientranti tra quelle di cui alle lett. a), b), c) del comma 4 dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
La conferma di questo travisamento si ricava dall’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, evidentemente riferito alla consistenza attuale del manufatto e non all’intervento proposto. Ne deriva il vizio di istruttoria: il parere contrario è stato espresso senza tener conto del progetto di adeguamento oggetto dell’istanza.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni della Soprintendenza in ordine alla definizione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. Le spese seguono la soccombenza verso la Soprintendenza e sono dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune, non costituito ed estraneo al provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.