Permesso UE lungo periodo: debiti fiscali e integrazione sociale (TAR Emilia-Romagna n. 211 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi sull’accertamento della mancata piena integrazione sociale dello straniero. A tal fine rilevano il ridotto reddito e la situazione debitoria verso l’erario e gli enti previdenziali, perché l’adempimento degli obblighi fiscali costituisce indice della stabilità del soggiorno. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di discrezionalità, non di attività vincolata, e va scrutinata nei limiti della proporzionalità, adeguatezza e logicità. La presentazione di un’istanza di riesame è una mera sollecitazione e non impone all’Amministrazione di avviare un nuovo procedimento e di concluderlo con provvedimento espresso. Il rilascio, in pendenza di giudizio, di un permesso ordinario non soddisfa la pretesa al riconoscimento del titolo di lungo periodo e non determina cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano titolare di un permesso di soggiorno per motivi commerciali scaduto il 31 dicembre 2021, ne aveva chiesto il rinnovo e aveva contestualmente domandato il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura competente ha respinto entrambe le richieste per insufficienza reddituale e per la situazione debitoria verso l’erario e gli istituti previdenziali.
Lo straniero ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo il difetto di istruttoria per la mancata valutazione delle sopravvenienze indicate nell’istanza di riesame, la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 per il possesso dei requisiti del titolo di lungo periodo e l’erronea applicazione dell’art. 4-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione al mancato pagamento delle imposte. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha revocato parzialmente in autotutela il diniego, rinnovando il titolo a tempo determinato, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione in rito. Il rilascio di un permesso ordinario non soddisfa la pretesa sostanziale azionata, ossia il riconoscimento del titolo di lungo periodo, e non integra perciò la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, il primo motivo è stato rigettato. Il TAR ha escluso che l’istanza di riesame imponesse all’Amministrazione di avviare un nuovo procedimento. Richiamando il Cons. Stato n. 10042/2024, il Collegio ha qualificato la richiesta di autotutela come mera denuncia con funzione sollecitatoria, priva di attitudine a far sorgere un obbligo di provvedere, restando il riesame espressione di discrezionalità.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Dal rilascio, dopo la notificazione del ricorso, del nuovo provvedimento non prodotto in giudizio, il TAR ha desunto che l’Amministrazione abbia tenuto conto dei redditi sopravvenuti, facendo venir meno la motivazione del diniego correlata alla carenza di reddito.
Il terzo motivo è stato rigettato sul piano sostanziale. Pur non essendo espressamente previsto dal legislatore come causa di rigetto, l’inadempimento degli obblighi fiscali può essere considerato sintomatico della mancata integrazione sociale. Il Collegio ha richiamato il Considerando n. 7 della direttiva 2003/109/CE, che consente agli Stati membri di tener conto, nella valutazione del reddito stabile e regolare, dell’adempimento degli obblighi fiscali.
Il TAR ha escluso la configurabilità di un’attività vincolata, ritenendo che la discrezionalità esercitata risponda ai requisiti di proporzionalità, adeguatezza e logicità. La valutazione congiunta del reddito ridotto e dell’ingente debito erariale, circa 35.000 euro, con decadenza dal piano di rateizzazione e contributi previdenziali mai versati, giustifica il diniego. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese, in ragione del parziale accoglimento sostanziale conseguente all’intervento in autotutela.
Nota della Redazione
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