Contributi regionali: cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione del beneficio (TAR Sardegna n. 128 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del giudizio stante l’oggettivo venir meno della lite. In tal caso, in ossequio al principio dispositivo, il Collegio prende atto della circostanza e provvede in conformità, dichiarando la cessazione della materia del contendere. L’esito del contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Un’associazione culturale, indicata come Associazione Compagnia B nell’atto introduttivo, aveva impugnato davanti al TAR Sardegna una serie di atti della Regione Autonoma della Sardegna concernenti le modalità di presentazione della domanda per la fruizione di un contributo regionale. Il ricorso introduttivo era diretto contro la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/5 del 27 gennaio 2022, la Determinazione del Direttore del servizio n. 90 del 31 gennaio 2022 e la Deliberazione n. 41-21 del 7 agosto 2020, nella parte in cui l’interpretazione successiva avrebbe determinato l’inammissibilità della domanda della ricorrente. Con motivi aggiunti, l’associazione aveva altresì impugnato il provvedimento di esclusione dalla fruizione dei benefici adottato in data 20 luglio 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la parte ricorrente, con atto depositato in data 9 ottobre 2025, aveva domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere, rappresentando che l’Amministrazione regionale aveva provveduto nelle more del giudizio a liquidare il contributo oggetto del ricorso introduttivo. Anche la Regione, con atto depositato l’11 dicembre 2025, aveva dato atto delle stesse circostanze, domandando la pronuncia di improcedibilità con spese compensate.
Il Collegio ha considerato che, nell’ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere va pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso. Nel caso di specie, la liquidazione del contributo ha reso inutile la prosecuzione del processo, venendo oggettivamente meno la lite tra le parti.
Il TAR ha ritenuto, pertanto, che non restasse che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità dichiarando la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, l’esito del contenzioso ha giustificato l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità dell’evoluzione della vicenda.
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Nota della Redazione
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