Abuso edilizio permanente e acquisizione al patrimonio comunale dopo l’inottemperanza (TAR Puglia n. 1417 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abuso edilizio costituisce illecito amministrativo i cui effetti si protraggono nel tempo fino alla rimozione delle opere, con permanenza del potere-dovere dell’amministrazione di eliminarne la non conformità all’ordinamento. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun legittimo affidamento in capo all’interessato e non impone uno specifico onere motivazionale, rafforzando piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. Entro la sequenza procedimentale doverosa e vincolata, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa e automatica, una volta accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. La mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza è priva di efficacia viziante, trattandosi di atto endoprocedimentale ricognitivo e non lesivo. Il vincolo cimiteriale integra una limitazione legale assoluta della proprietà, operante ex lege e non suscettibile di deroghe di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto nel 1995 la sanatoria di un immobile abusivo ad uso residenziale, edificato su area qualificata dal P.R.G. come ampliamento ospedaliero e zona di rispetto cimiteriale. Il Comune, investito di numerose istanze analoghe, sospese le domande pendenti e invitò gli interessati a presentare una proposta di piano di recupero entro un termine perentorio. Il ricorrente non diede alcun riscontro.

Seguirono l’avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il diniego di sanatoria del 2007 e l’ordinanza di demolizione n. 203 del 2007, mai impugnati. Accertata nel 2020 la perdurante inottemperanza, il Comune adottò la determinazione n. 959 del 2021 di acquisizione al patrimonio comunale con sanzione pecuniaria, poi trascritta. Il ricorrente impugnò tale provvedimento, lamentando l’immotivato decorso del tempo e l’assenza di conoscenza dell’accertamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che l’asserita diversità delle opere accertate nel 2020 non trova alcun supporto probatorio. Il principio cardine è quello dell’abuso edilizio permanente: la permanenza del potere-dovere repressivo non si consuma con il tempo. Gli atti di contrasto all’illecito sono dovuti e a carattere vincolato, con la conseguenza che il lungo lasso temporale non genera affidamento né obbligo motivazionale rinforzato, richiamando sul punto TAR Lazio n. 7735 del 2025, TAR Campania n. 1787 del 2024 e Cons. Stato n. 1386 del 2017.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza produca effetti viziante. L’atto ha natura endoprocedimentale e meramente ricognitiva della realtà, inidoneo a incidere sulla sfera giuridica del privato, che resta incisa solo dall’ordinanza conclusiva di acquisizione (richiamata TAR Sicilia n. 595 del 2025). Il Collegio aggiunge che, per la natura del tutto vincolata del provvedimento, opera l’art. 21-octies legge n. 241/1990: il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti, divenuti definitivi, e comunque infondato nel merito. Il ricorrente, sollecitato, non presentò mai la proposta di piano di recupero, manifestando disinteresse. La mera percorribilità dello strumento non equivale a un titolo abilitativo, come chiarito da Cons. Stato n. 2417 del 2018 e dalle pronunce della stessa Sezione (n. 1293 del 2023, n. 669 del 2023).

Da ultimo, il Collegio ribadisce che il vincolo cimiteriale determina inedificabilità ex lege, con limitazione assoluta della proprietà che si impone direttamente, a prescindere dal recepimento negli strumenti urbanistici, e non tollera opere incompatibili in ragione degli interessi igienico-sanitari e di tutela dei luoghi di sepoltura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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