Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1384 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario provvede anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e del principio del buon andamento, al fine di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Nel silenzio del codice, la liquidazione segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di euro 800,00 a titolo di equa riparazione, oltre spese del procedimento da distrarsi. Il decreto è passato in giudicato, come da certificazione in atti.
Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi legali dalla pubblicazione del titolo e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia quale commissario ad acta, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, il quale darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, come già ritenuto dal Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il Collegio estende l’operatività del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, nel medesimo termine di 60 giorni. Il silenzio del codice sulle modalità di corresponsione impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum di ottemperanza consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo secondo il principio del buon andamento l’ulteriore utilizzo di risorse. Nel procedimento di espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza, l’art. 95 cod. proc. civ. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che esse vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata