Forniture farmaceutiche, legittima la clausola di reso dei prodotti in scadenza (TAR Toscana n. 2015 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato di una procedura per la fornitura di specialità medicinali che impone al fornitore di sostituire o rimborsare i prodotti in scadenza, anche quando consegnati entro i due terzi della vita utile, è legittima. Essa non introduce un grave squilibrio contrattuale, ma allocazione di rischi oggettivi e sopravvenuti che possono rendere inutilizzabili i farmaci già entrati nella disponibilità delle aziende sanitarie. La deroga al principio res perit domino rientra nella facoltà dell’amministrazione di prevedere elementi di atipicità nei propri rapporti negoziali. La clausola non attribuisce alla parte pubblica una indiscriminata facoltà di reso e non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole. Il possibile uso strumentale della clausola attiene alla fase di esecuzione e non ne determina l’illegittimità in sede di gara.

Il Fatto

Una società farmaceutica impugna la determinazione con cui ESTAR ha indetto un appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali in numerosi lotti, nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per il fabbisogno delle aziende sanitarie toscane. L’impugnazione riguarda, in particolare, l’art. 12 del capitolato normativo, là dove impone al fornitore di sostituire i prodotti in scadenza anche nel caso in cui siano stati consegnati entro i due terzi della vita utile, oltre che nel caso di consegna oltre tale soglia.

Secondo la ricorrente la previsione renderebbe ex ante incerta la remunerazione della commessa, scaricando sul fornitore le conseguenze di una non accorta pianificazione degli ordinativi da parte delle aziende sanitarie. Ne deriverebbe uno squilibrio contrattuale e l’impossibilità di formulare un’offerta consapevole. Si è costituito ESTAR per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una lettura sistematica della lex specialis. L’art. 11 del capitolato disciplina la ripresa in consegna dei prodotti oggetto di revoche ministeriali e ritiri dal commercio. La prima parte dell’art. 12 regola le sopravvenienze normative, imponendo al fornitore di conformare le future consegne senza aumento di prezzo e di sostituire le rimanenze divenute inutilizzabili. La seconda parte dello stesso articolo, oggetto di causa, copre invece le sopravvenienze oggettive che incidono de facto sull’impiego dei medicinali, come l’immissione in commercio di farmaci terapeuticamente più efficaci sui quali convergano le prescrizioni.

Tali previsioni derogano al principio res perit domino, ma non introducono elementi di grave ed insanabile squilibrio. L’amministrazione può legittimamente prevedere elementi di atipicità nei rapporti negoziali di cui è parte. Le clausole non attribuiscono alla parte pubblica un’indiscriminata facoltà di reso: si limitano a governare l’allocazione di rischi oggettivi in un settore, quello farmaceutico, segnato da rapida obsolescenza dei prodotti.

La presenza di tali clausole non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole. Il rischio di sopravvenienze è connaturato al mercato farmaceutico e, potendosi presentare anche prima della fornitura, rientra nei normali calcoli di convenienza economica posti alla base del prezzo.

Quanto alla parte specificamente contestata, il Collegio ritiene fallace la premessa della ricorrente secondo cui l’inutilizzo potrebbe dipendere da errate scelte di approvvigionamento della stazione appaltante. Ciò che ESTAR ha inteso escludere è la ricaduta sulle finanze pubbliche di evenienze oggettive e sopravvenute. L’ipotesi di un uso strumentale della clausola, contrario a buona fede, attiene alla fase di esecuzione del contratto e non è un problema attuale.

Per le stesse ragioni è infondato il secondo motivo, che invoca l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 254/2003: la clausola non incentiva la produzione di rifiuti, operando su prodotti comunque destinati all’inutilizzo. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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