Blocco informatico della matricola universitaria illegittimo se sine die e sproporzionato (TAR Abruzzo n. 121 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Direttore Generale di un Ateneo dispone il blocco informatico della matricola di uno studente, qualificato come atto cautelare ed urgente con effetti ostativi alla prosecuzione della carriera, è illegittimo ove non fissi alcun termine finale di efficacia dei pregiudizi che produce. La misura è inoltre viziata da difetto di istruttoria e di motivazione quando si fondi sull’esclusivo presupposto di un’indagine ministeriale in corso sul valore legale della pregressa carriera estera, senza che siano acquisite puntuali indicazioni al riguardo. Essa contrasta, infine, con i principi di proporzionalità e di conservazione degli atti allorché precluda in assoluto e senza limite di tempo lo svolgimento dell’attività didattica, mentre l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare misure più miti, in contraddittorio con l’interessato e nel rispetto del suo legittimo affidamento.

Il Fatto

La ricorrente, vincitrice della selezione per l’iscrizione agli anni successivi al primo per l’anno accademico 2019/2020, era stata immatricolata al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, previo riconoscimento dei CFU maturati in parte nel corso di Scienze Biologiche del medesimo Ateneo e in parte presso un’Università internazionale estera. Con atto del Direttore Generale l’Ateneo aveva disposto il blocco informatico della matricola, in attesa degli accertamenti ministeriali sul valore legale da attribuire alla pregressa carriera estera, in ragione del mancato accreditamento statale dell’Università straniera.

Avverso tale atto e il successivo rigetto dell’istanza di autotutela la studentessa ha proposto ricorso, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’incompetenza e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, il contrasto con norme costituzionali, legislative e regolamentari, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza. In via cautelare il Tribunale aveva sospeso l’efficacia dell’atto, ammettendo la ricorrente a frequentare con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto impugnato come provvedimento di natura cautelare ed urgente, con effetti ostativi e interinali alla prosecuzione della carriera, sino al compimento dell’istruttoria sul valore legale della pregressa carriera universitaria. Su tale premessa respinge il motivo di incompetenza e di insussistenza dei presupposti di autotutela: la temporaneità degli effetti sospensivi esclude che il blocco della matricola sia un annullamento d’ufficio dell’iscrizione; esso rientra pertanto nella competenza del Direttore Generale, cui l’art. 24, comma 5, dello Statuto di Ateneo affida la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, incluse le determinazioni istruttorie sulla correttezza delle procedure di riconoscimento dei CFU.

Il Tribunale accoglie invece i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione. Pur avendo qualificato il blocco come atto temporaneo ed urgente, il Direttore Generale non ha fissato alcun termine finale di efficacia degli effetti pregiudizievoli. Tale durata non è desumibile neppure dagli accertamenti che l’Ateneo intende svolgere, poiché le determinazioni sul riconoscimento degli esami sono state rimesse agli accertamenti ministeriali sul valore legale della carriera estera. Un atto cautelare ed urgente è dunque viziato quando i pregiudizi che determina non siano limitati nel tempo.

La misura è stata inoltre adottata su un istruttoria inadeguata. L’unico presupposto è l’indagine ministeriale sul mancato accreditamento statale dell’Università estera. Le indicazioni della circolare ministeriale del 7 maggio 2021 — secondo cui i titoli rilasciati da tale Università non hanno valore legale — hanno inciso solo sui concorsi successivi, come quello per l’anno accademico 2023/2024, e non sul disconoscimento dei CFU già riconosciuti ai vincitori dei concorsi degli anni antecedenti. In assenza di puntuali indicazioni ministeriali, l’Ateneo avrebbe dovuto disporre la cessazione della misura interinale, subordinando l’esito finale ad eventuali sopravvenienze.

È fondato anche il motivo relativo alla proporzionalità. Ove i crediti esteri non fossero riconoscibili, l’Università avrebbe dovuto adottare misure più miti per consentire, ove possibile, la conservazione delle attività didattiche e degli esami superati. In violazione dei principi di proporzionalità e di conservazione degli atti, ha invece precluso in assoluto e per tempo indeterminato qualsiasi attività didattica. Avrebbe potuto attivare, nel contraddittorio e nel rispetto del legittimo affidamento, il procedimento di revoca del riconoscimento dei CFU, con la riedizione delle attività mediante appropriate misure compensative.

Il Collegio non esamina gli ulteriori motivi in applicazione del principio della ragione più liquida. Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, ordinando all’Ateneo di riconoscere, ora per allora, la validità delle attività didattiche, dei crediti e degli esami successivi agli atti annullati, fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale di autotutela sul valore legale già riconosciuto ai crediti esteri. Le spese sono compensate per l’incertezza che connota la materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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