Mantenimento annuale dei manufatti amovibili nei lidi anche fuori stagione (TAR Puglia n. 1424 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dal d.l. n. 131/2024 convertito con legge n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio, in vigenza del titolo concessorio e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. La facoltà opera ex lege e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione, poiché una diversa lettura svuoterebbe la norma di contenuto dispositivo. La clausola di stagionalità contenuta nei titoli autorizzativi non osta al mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione riguarda i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza, non quelli i cui effetti siano stati sospesi dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in forza di concessione demaniale marittima e di permesso di costruire. Il Comune di Gallipoli, richiamando la clausola di stagionalità contenuta nei titoli, ha ingiunto la rimozione delle strutture facilmente amovibili nel termine di venti giorni con ordinanza n. 80 del 14.02.2024.

La società ha impugnato il provvedimento, unitamente alla nota del Comando di Polizia Municipale, chiedendone l’annullamento previa sospensiva. Con ordinanza n. 220/2024 il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ingiunzione. All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024 e modificato dalla legge di conversione, con decorrenza dal 15.11.2024. La disposizione consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive.

Il Tribunale ritiene che la norma attribuisca una facoltà ex lege, non subordinata ad appositi atti di assenso dell’Amministrazione. Una lettura contraria rimetterebbe agli enti competenti la decisione sul mantenimento invernale e ridurrebbe la previsione a mera conferma di un potere già esistente, privandola di reale contenuto dispositivo.

La clausola di stagionalità non impedisce quindi il mantenimento annuale delle strutture. Il Collegio esamina poi l’ultimo periodo della norma, che fa salvi i provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Nel caso concreto l’ingiunzione comunale era già stata sospesa dal TAR con l’ordinanza cautelare, anteriore alla legge di conversione: il provvedimento non ha quindi prodotto l’effetto inibitorio previsto dalla clausola di salvezza.

I giudici precisano che la salvezza riguarda i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o quelli rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza. Diversamente si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e coloro che, in identica situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo per eventi occasionali e contingenti.

Ne deriva che la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Il sopravvenuto mutamento della situazione giuridica giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse al suo accoglimento. La natura formale della decisione giustifica infine la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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