Stabilimenti balneari: mantenimento annuale dei manufatti amovibili e improcedibilità (TAR Puglia n. 1423 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita ex lege i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio. La facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione, altrimenti la norma sarebbe priva di contenuto dispositivo. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore riguarda solo quelli già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso l’ingiunzione di rimozione per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva lo stabilimento balneare in forza di una concessione demaniale marittima e di un permesso di costruire. Il Comune aveva emanato un’ordinanza con cui ingiungeva la rimozione delle strutture facilmente amovibili entro venti giorni, richiamando la clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio.
La società impugnava l’ordinanza e la nota della Polizia Municipale, chiedendone l’annullamento. Nelle more, il TAR accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’efficacia del provvedimento. All’udienza pubblica il difensore dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il sopravvenuto mutamento del quadro normativo. L’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, modificato dalla legge n. 166/2024 con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito nell’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis, che consente ai concessionari di mantenere i manufatti amovibili in vigenza del titolo e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive, anche durante la sospensione stagionale.
Secondo il TAR, la ratio della disposizione è quella di autorizzare i gestori al mantenimento annuale delle strutture fino all’espletamento delle gare, superando il vincolo di stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde da appositi atti di assenso: diversamente la norma si limiterebbe a confermare un potere già riconosciuto all’Amministrazione, risultando priva di reale contenuto dispositivo.
Il Collegio esamina poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore. Nella specie l’ingiunzione comunale era stata sospesa in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/2024, sicché non aveva prodotto l’effetto inibitorio contemplato dall’ultimo periodo della norma.
La salvezza, argomenta il TAR, non può che riferirsi ai provvedimenti già eseguiti, o comunque rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza. Una lettura diversa determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e coloro che, in situazione identica, non siano stati incisi da analogo provvedimento repressivo per ragioni occasionali e contingenti.
Allo stato, pertanto, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Ciò giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione induce il Collegio a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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