Contraddittorio procedimentale nell’interdittiva antimafia e istruttoria successiva all’audizione (TAR Puglia n. 1425 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, il contraddittorio procedimentale disciplinato dall’art. 92, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 costituisce regola dell’agire amministrativo, derogabile solo in presenza di motivate esigenze di celerità o di segretezza istruttoria. Ove l’Amministrazione abbia inizialmente accordato le garanzie partecipative e svolto l’audizione dell’interessato, non può poi proseguire l’istruttoria per un tempo rilevante e adottare la misura interdittiva su elementi nuovi, formatisi dopo quella fase, senza attivare un nuovo contraddittorio né motivare sul punto. Un siffatto modus procedendi integra violazione sostanziale del contraddittorio e delle scansioni procedimentali fissate dalla novella del 2021, con conseguente annullamento dell’interdittiva e, per illegittimità derivata, del provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa.
Il Fatto
La ricorrente è una cooperativa sociale che opera nel settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in più Regioni. A seguito di istanze di diverse stazioni appaltanti, il Prefetto di Foggia avviava il procedimento per l’informazione antimafia, ipotizzando la riconducibilità della società, al di là del formale assetto societario, a un imprenditore ritenuto contiguo a esponenti della criminalità locale. Dopo la comunicazione di avvio del marzo 2023, le osservazioni della società e l’audizione del legale rappresentante del settembre 2023, la Prefettura adottava l’interdittiva solo il 4 dicembre 2024 e, il giorno seguente, disponeva la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014.
La cooperativa impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione del contraddittorio, l’eccesso di contestazione del contesto ambientale, la mancata applicazione delle misure collaborative dell’art. 94-bis del codice antimafia e l’invalidità derivata del provvedimento di gestione commissariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, di natura assorbente, e ne fa il perno della decisione. Muove dal riconoscimento che il contraddittorio con il potenziale destinatario dell’interdittiva si colloca in un ambito nel quale la tutela di interessi pubblici fondamentali può rendere recessive le esigenze partecipative. Tuttavia, precisa il Tribunale, la compressione o l’omissione del momento partecipativo è ammessa solo se l’Amministrazione rappresenti le ragioni di celerità o di segretezza che, nel caso concreto, la giustificano.
Nel caso esaminato, la Prefettura non ha ravvisato alcuna esigenza di speditezza: ha inviato la comunicazione di avvio, ha consentito l’esercizio dei diritti partecipativi e ha svolto l’audizione. All’esito di quella fase, però, non ha adottato alcun provvedimento e ha proseguito l’istruttoria per oltre un anno, acquisendo nuovi elementi — tra cui un rapporto della D.I.A. e rapporti della Questura — che, secondo il Collegio, avrebbero dovuto essere sottoposti a un nuovo contraddittorio con l’interessato, non essendo stati oggetto neppure di interlocuzione scritta.
Non convince la tesi dell’Avvocatura erariale secondo cui il supplemento istruttorio avrebbe avuto funzione di garanzia. Il Tribunale replica che proprio l’ottica garantistica imponeva di sottoporre all’interessato gli elementi sopravvenuti. Quanto alla natura non perentoria del termine di sessanta giorni, il Collegio rileva che l’art. 92, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 prevede l’adozione della misura al termine della procedura in contraddittorio, delineando una stretta consequenzialità logica e temporale tra la chiusura della fase partecipativa e il provvedimento. La logica di celerità che ispira le verifiche antimafia, del resto, rende incongruo un intervallo tanto esteso, tanto più a fronte del termine di trenta giorni, elevabile a quarantacinque, fissato per il rilascio dell’informazione.
Assorbite le ulteriori censure, il Collegio non manca di segnalare criticità di merito: la cesura intervenuta tra il 2020 e il 2021 nei rapporti tra la ricorrente e le compagini ritenute esposte risulta oggettivamente significativa e non adeguatamente valutata, con conseguente carenza istruttoria e perdita di attualità del pericolo infiltrativo. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’interdittiva e, per illegittimità derivata, del provvedimento di gestione commissariale; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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