Il mancato richiamo all’elenco prezzi nell’atto di sottomissione non supera la duplice ratio della sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 7235 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile quando il ricorrente non si confronti con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una propria, diversa interpretazione del dato negoziale. L’assenza di un espresso richiamo alle voci dell’elenco prezzi nell’atto di sottomissione non vale a superare la ratio decidendi fondata sul contenuto della perizia suppletiva e di variante, cui l’atto accede, ove tale contenuto non sia specificamente contestato. L’interpretazione del contratto che si fondi non solo sul dato letterale ma anche su quello sistematico, considerando la funzione delle singole clausole e la loro connessione, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o incoerenza della motivazione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale, appaltatrice di lavori per conto dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, agiva in giudizio per ottenere il pagamento di alcune riserve iscritte in sede di esecuzione del contratto, tra cui quelle relative all’installazione del ponteggio per il rifacimento delle facciate. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo la voce del ponteggio già compresa nella voce contrattuale relativa al rifacimento delle facciate.

La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, disattendeva il motivo di impugnazione concernente le riserve in questione. Il giudice del gravame evidenziava la redazione di una perizia suppletiva e di variante, seguita da atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa senza riserve, che richiamava le voci dell’elenco prezzi relative al rifacimento delle facciate, e rilevava come l’attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi fosse già remunerata da tali voci. Avverso tale sentenza l’appaltatore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dei canoni di ermeneutica contrattale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., censurando l’interpretazione del contratto e dell’elenco prezzi accolta dal giudice di merito. Il ricorrente sosteneva che il compenso per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi fosse disciplinato da una diversa voce dell’elenco prezzi, e non già da quella applicata dalla stazione appaltante, e contestava che l’atto di sottomissione non conteneva alcun riferimento alle voci richiamate dalla Corte territoriale.

La pronuncia ha dichiarato il ricorso inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio: da un lato, l’esistenza di una perizia suppletiva e di variante, richiamata dall’atto di sottomissione, che prevedeva l’applicazione di specifiche voci dell’elenco prezzi per il rifacimento delle facciate; dall’altro, la constatazione che, sul piano ermeneutico, il costo del montaggio e smontaggio dei ponteggi era già compreso nel rifacimento degli intonaci. La prima di queste rationes non era stata adeguatamente censurata dal ricorrente, la cui deduzione circa l’assenza di richiamo espresso nell’atto di sottomissione non superava la circostanza, non contestata, che il richiamo alle voci fosse contenuto nella perizia di variante cui l’atto accedeva.

In secondo luogo, le argomentazioni del ricorrente si collocavano al di fuori di un’ammissibile censura di violazione dei canoni ermeneutici in sede di legittimità. Richiamando i propri precedenti (Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017), la Corte ha rilevato che il ricorrente si limitava a contrapporre all’interpretazione del giudice di merito una diversa interpretazione del dato negoziale, senza dimostrare la violazione di un criterio legale di interpretazione.

La Corte ha infine osservato, per completezza, che l’esito ermeneutico conseguito dal giudice di merito risultava fondato su un percorso analitico basato non solo sull’interpretazione letterale ma anche su quella sistematica, senza profili di illogicità o incoerenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1369 c.c.

Tutte le 63 sentenze sull'art. 1369 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *