Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Toscana n. 2021 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inesecuzione del giudicato formatosi su una condanna pecuniaria dell’amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne pecuniarie ed è compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce condizione per l’avvio dell’esecuzione e il suo decorso va verificato alla data di notifica del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 445/2023 con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di ottemperanza, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 10 ottobre 2023, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria ed è stato osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 12 settembre 2025.
Non essendo contestata l’inottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato. Il Collegio ritiene non sussistenti ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, A.P., n. 15 del 25.06.2014.
La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, avente natura di condanna pecuniaria, e con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi. La decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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