Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della PA (TAR Calabria n. 1933 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato nascente da un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, poiché anche tale titolo contiene un accertamento divenuto incontrovertibile. Sussistono i presupposti dell’art. 112 c.p.a. quando l’amministrazione non dia prova, come è suo onere, di avere eseguito la pretesa creditoria acclarata. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, dopo la novella recata dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha superato il più restrittivo indirizzo precedente. La penalità di mora va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula, stante il suo carattere sanzionatorio, con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune al pagamento, in favore del creditore ricorrente, di una somma per compensi professionali, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato all’amministrazione.

Poiché l’ente non ha corrisposto quanto dovuto, il creditore ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e, altresì, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente, inoltre, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

La questione più delicata riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, il testo novellato dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per effetto del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio sottolinea che tale importo si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’ulteriore somma va corrisposta a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta.

In accoglimento del ricorso, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, provvede quale Commissario ad acta il segretario comunale indicato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, su istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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