Stabilimenti balneari, mantenimento annuale dei manufatti amovibili fino alle gare (TAR Puglia n. 1431 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime a mantenere installati i manufatti amovibili adibiti ad attività turistico-ricreative anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive. L’esercizio di tale facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione, poiché una diversa lettura svuoterebbe la norma di contenuto dispositivo. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio e la dislocazione (anche parziale) su area privata non ostano al mantenimento annuale, trattandosi di strutture strumentali all’esercizio della concessione. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore riguarda solo quelli eseguiti o divenuti definitivi per acquiescenza, non quelli i cui effetti siano stati sospesi in via cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare e ha impugnato l’ordinanza n. 67 del 9.2.2024, con cui il Comune ha ingiunto la rimozione delle strutture entro venti giorni, richiamando la clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio. Le strutture insistono in parte su area di proprietà privata.
Con ordinanza cautelare n. 213/2024 il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. All’udienza pubblica il difensore della società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in ragione dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024 con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito nell’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.
Dalla lettera e dalla ratio della norma il TAR desume che il legislatore ha inteso autorizzare i gestori al mantenimento annuale delle strutture anche quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. La facoltà prescinde da appositi atti di assenso: diversamente la disposizione si limiterebbe a confermare un potere già spettante all’amministrazione, restando priva di reale contenuto dispositivo.
Quanto alla clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore, il Collegio ne circoscrive l’ambito ai provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura estensiva creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari in identica situazione di fatto e di diritto, incisi o meno da un provvedimento repressivo per eventi contingenti.
Nel caso concreto gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria erano stati sospesi in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/2024, sicché il provvedimento non ha prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo della norma. Né rileva che le strutture insistano su area privata, poiché sono strumentali all’esercizio della concessione e non possono essere disgiunte da quelle realizzate sul demanio.
Il TAR conclude pertanto che la ricorrente è abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate in ragione della natura formale della decisione.
Nota della Redazione
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