Vincolo ope legis e SCIA inefficace senza parere della Soprintendenza (TAR Puglia n. 1426 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’immobile schedato nel Catalogo generale dei Beni Culturali e appartenente a ente assimilabile a quelli di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 è soggetto a vincolo storico-culturale ope legis per effetto dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, a prescindere dalla formale dichiarazione di interesse culturale e dalla pendenza del procedimento di verifica. In difetto del preventivo parere della Soprintendenza, la SCIA non può produrre effetti e le opere eseguite sono abusive. Il potere sanzionatorio demolitorio si radica sul potere di vigilanza dell’ente locale, ai sensi degli artt. 31 e 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Essa non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di una fondazione proprietaria di un compendio immobiliare sito nel centro storico di un comune pugliese, ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino con cui il Dirigente dell’Area Tecnica ha contestato una serie di interventi non autorizzati con cambio di destinazione d’uso. Il provvedimento richiamava l’art. 27 e l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la normativa urbanistica regionale.

Il ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del perfezionamento degli effetti di due SCIA e di un’attestazione di agibilità, deducendo violazione della disciplina del d.lgs. n. 42/2004, incompetenza dell’ente, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative. Il Comune, non costituito, ha depositato documenti. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza con ordinanza n. 39 dell’11.01.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che l’immobile, esistente da decenni e appartenente a un ente assimilabile a quelli di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, è schedato come bene di interesse architettonico ed è presente nel Catalogo generale dei Beni Culturali. Ne deriva la soggezione al vincolo ope legis ex art. 12, comma 1, ancor prima e a prescindere dalla formale dichiarazione. Irrilevante, in senso contrario, la presentazione dell’istanza di verifica culturale e la pendenza del relativo procedimento.

Il vincolo imponeva il preventivo parere della Soprintendenza, nella specie mancato. La competenza a irrogare la sanzione demolitoria si radica sul potere di vigilanza, che gli artt. 31 e 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 attribuiscono all’ente civico. Privo di pregio anche il richiamo all’astratta compatibilità degli interventi con la normativa vincolistica, difettando il presupposto del titolo edilizio.

Quanto alla disciplina della SCIA, il Comune non ha esercitato alcun potere di riesame o annullamento di titoli edilizi, ma solo gli ordinari poteri repressivi, come previsto dall’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990. Ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in assenza del nulla osta della Soprintendenza la segnalazione non può produrre effetti e le opere sono abusive. La SCIA relativa al cambio di destinazione era peraltro già stata annullata con provvedimento definitivo. L’attestazione di agibilità non surroga il parere mancato, garantendo la sola salubrità del manufatto.

Sulle carenze di istruttoria e motivazione, il Tribunale ha richiamato il principio per cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 30.06.2023). Nel caso concreto l’istruttoria è stata completa, con specifica descrizione delle opere e individuazione delle norme violate.

Infine, le doglianze sul giusto procedimento sono state respinte: l’ordinanza va emanata senza indugio e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, trattandosi di misura sanzionatoria di un procedimento vincolato tipizzato dal legislatore (TAR Napoli, Sez. VII, n. 6909 del 07.11.2022). Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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