Fermo pesca, onere di integrazione documentale e rigetto del premio (TAR Sicilia n. 1649 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 della legge n. 241/1990 e l’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 impongono alla pubblica amministrazione l’acquisizione documentale d’ufficio solo a fronte di specifiche e puntuali indicazioni del privato-istante in ordine ai requisiti e ai presupposti oggettivi esattamente individuati. L’onere di soccorso istruttorio non può estendersi fino all’integrazione della dichiarazione resa dal richiedente, che manifesti la volontà di avvalersi di un determinato numero di giornate. Ove la dichiarazione sostitutiva attesti il possesso di un requisito in misura inferiore a quella prescritta, e l’interessato non espliciti in modo inequivoco i dati idonei a indurre l’amministrazione a rimeditare la propria determinazione, il provvedimento ostativo è legittimo. Il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio consegue alla mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dalla normativa di settore.
Il Fatto
Una società cooperativa, armatrice di un motopesca, presenta domanda di ammissione al premio per l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca con il sistema strascico per l’annualità 2019, ai sensi dell’art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014. La Capitaneria di porto trasmette la documentazione al Ministero competente.
Con comunicazione dei motivi ostativi, l’amministrazione rappresenta il difetto dei requisiti: la comunicazione del fermo aggiuntivo attesta soli sei giorni a fronte dei quindici prescritti, non risulta la comunicazione scritta all’Autorità marittima per l’interruzione effettuata in compartimenti diversi e mancano le condizioni propedeutiche alla concessione del premio. La società presenta osservazioni. Il Ministero conferma le determinazioni con il provvedimento di archiviazione, che viene impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta il ricorso. La ricorrente sostiene che l’amministrazione fosse già a conoscenza delle giornate aggiuntive, perché contenute nei log-book caricati presso la Capitaneria di porto. Su questa base contesta la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 18 della legge n. 241/1990: l’onere di acquisire le informazioni essenziali al raggiungimento delle quindici giornate sarebbe stato a carico delle amministrazioni, mediante semplice consultazione della banca dati tenuta da altra autorità.
Il TAR replica che non è fornita la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio. Da un lato, la dichiarazione sostitutiva presentata nel procedimento amministrativo attesta soli sei giorni di fermo aggiuntivo, a fronte dei quindici prescritti dall’art. 3 del d.m. n. -OMISSIS- e dal decreto assessoriale regionale. Dall’altro, anche in presenza dei motivi ostativi comunicati dal Ministero, la società non ha esplicitato in maniera inequivoca i dati che avrebbero dovuto condurre l’amministrazione a rimeditare la propria determinazione.
Il collegio enuncia la regola processuale e sostanziale: le norme richiamate impongono l’acquisizione documentale officiosa solo a fronte di specifiche e puntuali indicazioni del privato in ordine ai requisiti e ai presupposti oggettivi esattamente indicati, secondo quanto affermato dal TAR per l’Umbria, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 78. Nel caso concreto la ricorrente non solo ha omesso gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla P.A., ma ha manifestato la volontà di avvalersi di un determinato numero di giornate.
Da qui la conseguenza: non può onerarsi l’amministrazione di un onere d’integrazione che non è rivolto alla sola acquisizione documentale, ma presuppone l’integrazione della dichiarazione resa dalla società. Nel bilanciamento tra collaborazione procedimentale e autodeterminazione del privato nel perimetro dei dati dichiarati, prevale il dato formalmente offerto dall’istante. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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