Accordo transattivo di bonifica e limiti all’invocazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 (TAR Lombardia n. 2950 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di esecuzione e di vigilanza su un accordo transattivo stipulato dalla pubblica amministrazione in materia di bonifica ambientale sono espressione del medesimo potere negoziato e sono sindacabili dal giudice amministrativo. L’obbligo di bonifica liberamente assunto con tale accordo non può essere ridiscusso dal privato invocando l’art. 242, comma 8, d.lgs. n. 152/2006: la facoltà di individuare soluzioni alternative alla rimozione integrale opera solo nell’ambito del procedimento pubblicistico, non per sottrarsi a un impegno negoziale. L’aggravamento della contaminazione emerso in sede di caratterizzazione costituisce alea ordinaria dell’operatore professionale, non circostanza eccezionale idonea ad alterare l’equilibrio contrattuale.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con il Comune un accordo transattivo, successivo a un atto di permuta, impegnandosi a bonificare un’area industriale dismessa secondo le CSC di Colonna B, con consegna del sito privo di passività ambientali. Le indagini di caratterizzazione avevano però evidenziato una contaminazione più estesa e profonda del previsto, rendendo l’intervento economicamente gravoso. La società chiedeva una proroga del termine per la presentazione della proposta progettuale e l’avvio di un confronto per soluzioni alternative, ma l’amministrazione rigettava l’istanza e sollecitava l’adempimento, prospettando responsabilità civili e penali. A seguire, l’amministrazione diffidava la società a presentare il progetto operativo di bonifica, con facoltà di articolarlo in lotti, e respingeva la successiva proposta di ricorrere ad analisi di rischio o messa in sicurezza permanente ex art. 242-ter d.lgs. n. 152/2006, annunciando l’intervento sostitutivo con rivalsa. La società impugnava gli atti, deducendo vizi di incompetenza, violazione dell’art. 242, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio della trattazione depositata a pochi giorni dall’udienza per proporre motivi aggiunti. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. subordina il rinvio a situazioni eccezionali: la necessità di impugnare atti sopravvenuti non integra tale presupposto, potendo la parte agire con autonomo ricorso. Nel caso di specie, la società era a conoscenza delle cessioni temporanee di porzioni dell’area sin dal 2024, ma aveva attivato l’accesso solo dopo la comunicazione della data di udienza: l’inerzia prolungata, seguita da un’attivazione a ridosso della trattazione, priva l’istanza del requisito di eccezionalità, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo.
potere negoziato in materia di bonifica, ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990. Gli atti successivi di rigetto della proroga, di diffida e di diniego delle soluzioni alternative costituiscono atti di esecuzione dell’accordo, sindacabili in sede di legittimità. Il sollecito dell’Area Bonifiche è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non avendo contenuto prescrittivo autonomo rispetto agli obblighi già derivanti dall’accordo e dal procedimento.
operatore professionale che ha assunto l’impegno prima della caratterizzazione completa del sito, e il rischio di una contaminazione più estesa rientra nell’alea tipica della materia. Infine, la proposta di bonifica per lotti formulata dall’amministrazione non integra contraddittorietà, costituendo un adattamento funzionale a sopravvenute esigenze infrastrutturali. L’eventuale ricorso a strumenti diversi sulle porzioni cedute per opere pubbliche opera su un piano autonomo, legato all’urgenza dell’interesse pubblico e non equiparabile alla posizione della società, vincolata da una fonte negoziale specifica.
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Nota della Redazione
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