Riapertura di struttura di vendita chiusa da anni è nuova apertura (TAR Emilia-Romagna n. 1486 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riapertura di una media struttura di vendita rimasta chiusa per un rilevante arco temporale, previa integrale ristrutturazione dei locali, non integra la continuità con l’attività pregressa e configura, in concreto, una nuova apertura di esercizio. La classificazione urbanistica come struttura di vendita esistente consente la riapertura sotto il profilo della conformità alla destinazione urbanistica, ma non esonera dal rispetto delle condizioni imposte dalla normativa edilizia sopravvenuta, ivi compreso il reperimento dei parcheggi pertinenziali. Ove non si realizzi il subentro nell’attività e nelle relative autorizzazioni, è irrilevante che l’edificio avesse già destinazione commerciale. La prescrizione dell’amministrazione che impone l’attestazione dei parcheggi, con il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata in caso di difetto, è pertanto legittima.
Il Fatto
Due società, l’una proprietaria e l’altra gestrice di una media struttura di vendita esistente dal 1958, impugnano la determinazione con cui il dirigente del servizio attività economiche del Comune ha preteso la produzione di un’attestazione relativa al reperimento dei parcheggi pertinenziali di tipo P3, previsti dall’art. 5.2 della delibera di Consiglio Regionale n. 1253/1999 e dagli artt. 3.1.3 e 3.1.5 del RUE, con contestuale avvertenza che la mancata conformazione avrebbe comportato il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata.
La struttura era rimasta chiusa per numerosi anni a seguito del dissesto finanziario del precedente esercente. All’atto della riapertura, le società avevano presentato la SCIA corredata da una relazione in cui sostenevano che la necessità dei parcheggi non sussisteva, trattandosi di struttura di vendita esistente e non di nuova struttura. Il Comune non condivise tale tesi. Le ricorrenti reperirono comunque i parcheggi presso una vicina parrocchia, ma insistettero per la decisione del ricorso, ritenendo la prescrizione abnorme e contraria alla disciplina vigente.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della controversia è la qualificazione giuridica della vicenda: se la riapertura di un esercizio chiuso da anni integri una nuova apertura oppure una mera ripresa dell’attività pregressa. Da tale qualificazione dipende l’applicabilità della normativa edilizia sopravvenuta e, con essa, dell’obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali.
Le ricorrenti fondano la propria tesi sul punto 5.1.1, lett. b) della delibera regionale, che impone alle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti comprendenti altre funzioni, l’applicazione delle norme specifiche sugli standard relative agli insediamenti commerciali. Secondo la prospettazione difensiva, la disposizione non troverebbe applicazione perché la struttura non sarebbe “nuova”, bensì già esistente e oggetto di semplice riapertura.
Il Collegio ribalta l’impostazione. La circostanza decisiva è che tra la chiusura dell’esercizio e la sua riapertura sono trascorsi parecchi anni, e che la nuova gestrice ha presentato istanza per l’apertura di nuova attività di vendita al dettaglio, previa integrale ristrutturazione e riammodernamento dei locali. La cesura temporale esclude che la riapertura possa avvenire “in continuità” e comporta che essa configuri, in concreto, una nuova apertura di esercizio.
Da ciò discende una distinzione netta tra piano urbanistico e piano edilizio. La classificazione come struttura di vendita esistente consente la riapertura in termini di conformità alla destinazione urbanistica, ma tale conformità rimane subordinata al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa edilizia, come se si trattasse di una nuova apertura. In altre parole, ogni volta che non vi è il subentro in un’attività di vendita e nelle relative autorizzazioni, si configura l’apertura di un nuovo esercizio.
Il Collegio ne trae la conseguenza che è del tutto irrilevante che l’edificio avesse già una destinazione urbanistica commerciale, richiamando sul punto il precedente del TAR Napoli, sentenza n. 90/2024. Alla fattispecie si applica dunque la normativa edilizia sopravvenuta, con conseguente legittimità della prescrizione comunale. Il ricorso è respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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