Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro Comune in dissesto (TAR Calabria n. 1724 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito liquidato in favore del difensore distrattario a titolo di spese di lite, che trae origine dal medesimo titolo giudiziale, sfugge all’ambito di applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e resta escluso dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione quando il fatto illecito posto a fondamento della condanna si è verificato in epoca successiva alla deliberazione del dissesto finanziario. In sede di ottemperanza, l’amministrazione ha l’onere di provare l’esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege.

Il Fatto

Con sentenza del 30 aprile 2021, n. 131, il Giudice di Pace di Cariati ha condannato il Comune di Cariati al risarcimento dei danni subiti dall’attore, quantificati equitativamente in € 2.500,00 oltre interessi legali, e al pagamento in favore del difensore della parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, divenendo definitivamente esecutiva; il titolo è stato notificato al Comune il 13 agosto 2021.

Il difensore, sul presupposto dell’inerzia dell’amministrazione, ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle spese di lite liquidate in proprio favore. Ha domandato, inoltre, gli interessi legali sulle spese riconosciute al difensore distrattario, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulla decisione passata in giudicato. Rileva che l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Su questa base riconosce l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento.

La questione più delicata attiene al rapporto tra il credito azionato e la procedura di dissesto finanziario. Il testo dà atto che con deliberazione consiliare è stato dichiarato il dissesto del Comune, ai sensi degli artt. 246 e 244 del d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio osserva però che l’illecito aquilano oggetto della sentenza si è verificato in epoca successiva alla deliberazione del dissesto. Da ciò trae la conseguenza che anche il credito dell’avvocato distrattario per le spese di lite, traendo origine dalla medesima sentenza, sfugge all’ambito di applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e resta escluso dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Quanto agli interessi, poiché nulla ha previsto il titolo, il Tribunale li ritiene dovuti nella misura corrispettiva del saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 13 agosto 2025, n. 1390), che a sua volta rinvia a TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 settembre 2023, n. 288 e a TAR Toscana, sez. I, 23 maggio 2017, n. 728.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e il testo della disposizione come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il dispositivo assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza e nomina Commissario ad acta il segretario comunale di Crosia, con facoltà di delega, per il caso di inerzia. Il compenso del Commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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