Ottemperanza all’ordine di restituzione dei suoli e commissario ad acta (TAR Puglia n. 148 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., che garantisce l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e assicura la tutela piena ed effettiva del bene della vita riconosciuto al ricorrente. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina la piena esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La domanda di ottemperanza al capo risarcitorio va invece respinta quando permangono profili di genericità sull’estensione del pregiudizio e sui criteri di liquidazione, non essendo il giudizio di ottemperanza sede idonea a supplire alla carenza di determinazione del dovuto.

Il Fatto

Con sentenza n. 1813 del 2022 la Sezione ha accolto il ricorso di una proprietaria, accertando l’illegittimità dell’occupazione dei suoi terreni, disposta per la realizzazione di opere viarie senza il perfezionamento della procedura espropriativa, e ha condannato il Comune alla restituzione delle aree nel termine di tre mesi dalla notifica, oltre al risarcimento del danno da perdita della proprietà.

La sentenza, notificata il 21 marzo 2023, è passata in giudicato; sono decorsi il termine assegnato e quello dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha diffidato l’amministrazione e, rimasta inerte, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’adozione dei provvedimenti idonei a garantirne la piena esecuzione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112 cod. proc. amm., che impone alla pubblica amministrazione di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo. La previsione di una peculiare azione esecutiva è strumentale alla garanzia dell’art. 1 cod. proc. amm., che assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi costituzionali ed europei.

Nel caso concreto il Comune non ha dato esecuzione all’ordine di restituzione delle aree illegittimamente occupate, né ha risarcito il danno, né ha rimborsato le spese del precedente giudizio. L’inottemperanza è quindi accertata e sussiste l’obbligo di piena esecuzione della sentenza.

Il Tribunale ordina pertanto la restituzione dei suoli di proprietà della ricorrente entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Nomina contestualmente, per l’ipotesi di perdurante inerzia, un commissario ad acta con l’obbligo di garantire l’attuazione del giudicato nell’ulteriore termine di centoventi giorni.

Quanto al capo risarcitorio, il Collegio rileva che l’ottemperanza presenta profili di genericità: sussistono dubbi sull’estensione della proprietà non goduta nel periodo di occupazione illegittima e sui criteri di liquidazione posti a base della relazione di stima versata in atti. In parte qua il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna del Comune al pagamento e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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