Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nominato dal TAR (TAR Calabria n. 2078 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo. L’amministrazione non può sottrarsi a tale obbligo allegando ragioni di difesa inerenti al merito della pretesa, ormai cristallizzata nella decisione passata in giudicato. È onere dell’amministrazione, e non del creditore, dimostrare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In caso di inerzia, il giudice assegna un termine per l’adempimento e, decorso inutilmente, nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione che non ha ottemperato.

Il Fatto

Con sentenza del 3 febbraio 2024, n. 247, il Tribunale di Cosenza ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore della società ricorrente, di una somma complessiva a titolo di sorte capitale relativa a fatture cedute, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, interessi anatocistici, una somma a titolo di risarcimento ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002 e le spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione. Non avendo questa adempiuto, la società creditrice ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Calabria, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. L’amministrazione si è costituita con comparsa meramente formale, senza dimostrare di aver dato esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Tale obbligo non è contestabile nel giudizio di ottemperanza, che è diretto unicamente a verificare l’avvenuta o mancata esecuzione del titolo.

Il punto decisivo attiene all’onere della prova. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La costituzione meramente formale non assolve a tale onere né introduce alcuna difesa utile. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza. La fissazione del termine risponde alla necessità di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale già riconosciuta.

In caso di inerzia oltre il termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché dia integrale esecuzione al giudicato e corrisponda le spese liquidate. L’intervento del commissario è subordinato a istanza della parte ricorrente e si svolge entro i successivi 90 giorni. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, coerentemente con la soccombenza sostanziale determinata dalla mancata esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *