Referendum su variazione confini limitato alle sole popolazioni direttamente interessate (C.G.A.R.S. n. 151 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di variazione territoriale dei comuni, l’art. 133, secondo comma, Cost. non impone la consultazione di tutti i residenti dei comuni coinvolti, ma demanda alla legge regionale o all’organo competente la delimitazione del perimetro delle popolazioni interessate. La consultazione dell’intera popolazione costituisce non la regola, ma l’eventuale esito di una valutazione degli interessi in concreto, che deve formare oggetto di motivazione rafforzata. Ove i criteri legali regionali consentano di individuare la popolazione direttamente collegata al territorio da trasferire, la platea dei consultati va limitata ai soli residenti in tale territorio. Il sindacato del giudice amministrativo, in presenza di criteri legali preventivi, è pieno e non sostituisce poteri discrezionali non ancora esercitati, ma accerta le regole cui l’amministrazione avrebbe dovuto attenersi.
Il Fatto
Con decreto assessoriale la Regione Siciliana autorizzava la consultazione referendaria sul progetto di modifica dei confini tra due comuni, estendendola all’intera popolazione di entrambi. Il comitato promotore della rettifica confinaria impugnava l’atto dolendosi che la consultazione fosse stata estesa a tutti i residenti anziché limitata alle contrade interessate dallo scorporo. Il comune il cui territorio sarebbe stato decurtato contestava a sua volta la violazione delle norme regionali sull’ordinamento degli enti locali e del principio del contraddittorio, per la mancata valutazione del proprio parere contrario.
Il TAR Sicilia riuniva i ricorsi, accoglieva quello del comitato, dichiarava in parte improcedibile e per il resto respingeva quello del comune, condannando l’assessorato alle spese. Proponeva appello il comune, deducendo violazione dei limiti del giudizio di annullamento, erronea applicazione delle norme regionali e difetto di motivazione. L’assessorato aderiva al primo motivo; il comitato resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 133, secondo comma, Cost. e dalla lettura datane dalla Corte costituzionale n. 214 del 2019, che ha escluso il carattere fisso e predefinito della nozione di popolazioni interessate, riconoscendone il polimorfismo e affidando la perimetrazione degli elettori a criteri legali o a una valutazione caso per caso. Se la consultazione dell’intera popolazione è l’eventuale risultato di un apprezzamento, è su tale scelta che si appunta l’onere motivazionale.
La Corte rileva che in Sicilia i criteri legali esistono e sono dettati dall’art. 8 della l.r. 30/2000. I commi 4, 5, 5-bis e 7-bis prevedono che, nell’ipotesi di aggregazione di parte del territorio a comune contermine, la consultazione sia limitata agli elettori residenti nei territori da trasferire quando alla restante popolazione non possa riconoscersi un interesse qualificato e la variazione risulti di limitata entità. La regola del comma 3 recede dunque dinanzi alla delimitazione del perimetro, ove questa sia concretamente individuabile.
Il TAR, ad avviso del Collegio, ha correttamente applicato tali disposizioni: il decreto non enunciava alcun interesse qualificato né richiamava infrastrutture o funzioni di istituti territoriali essenziali per l’intera popolazione; le zone da scorporare erano di limitata estensione e popolazione, periferiche e prive di collegamenti diretti; la sorgente ivi presente non integrava la nozione normativa. Il motivo che assumeva invertito il presupposto logico dell’applicazione normativa è respinto: le conclusioni del primo giudice non si fondano sul solo dato demografico.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., la censura è manifestamente infondata. Il TAR non ha sostituito la propria valutazione all’amministrazione, ma ha accertato l’insussistenza dei presupposti del comma 3 e la presenza delle condizioni della perimetrazione, restando nei limiti della domanda. All’annullamento consegue ex se l’obbligo di riprovvedere conformemente al dictum, senza necessità di un remand.
Infondate anche le censure sul potere di iniziativa, sull’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l.r. 30/2000 e sul quorum strutturale, nonché quella sul contraddittorio procedimentale: la motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano indicati in modo da consentirne l’accesso, e il comune aveva comunque rappresentato il proprio punto di vista. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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