Autotutela e sospensione Covid dei termini: motivazione sull’interesse pubblico (C.G.A.R.S. n. 152 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103, comma 1, d.-l. n. 18/2020, nel testo integrato dall’art. 37, comma 1, d.-l. n. 23/2020, ha portata omnicomprensiva e si applica anche ai procedimenti di autotutela, compresi quelli iniziati dopo il 23 febbraio 2020. Il termine finale del procedimento si determina con il momento di adozione del provvedimento, non con quello della comunicazione o notificazione, che incide sull’efficacia e non sulla legittimità. L’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 impone all’amministrazione di comparare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto con l’affidamento del destinatario: la formula dell’interesse pubblico in re ipsa, priva di specificazione, integra motivazione apparente. Le ragioni dell’autotutela non possono essere integrate in giudizio mediante scritti difensivi, costituendo inammissibile motivazione postuma.
Il Fatto
La Regione Siciliana, operando una nuova delimitazione del confine tra demanio marittimo e proprietà contigua, annullava in via di autotutela il decreto che aveva approvato la precedente delimitazione e l’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. a realizzare una recinzione sul confine. Il comproprietario del lotto impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania.
Il Tribunale accoglieva il ricorso ravvisando la violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in carenza di ragioni giustificative, e annullava il provvedimento con condanna alle spese. La Regione appellava, deducendo l’applicazione della normativa emergenziale Covid sul computo dei termini. L’appellato resisteva e riproponeva i motivi assorbiti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: nell’atto di costituzione dell’appellato risulta indicato come difensore un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L’indicazione, a prescindere dalla sottoscrizione di atti, comporta l’assunzione dello status di difensore costituito. Il C.G.A.R.S. demanda alla Segreteria l’esclusione dall’accesso al PAT e la trasmissione degli atti al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine per l’accertamento e le conseguenze dell’illecito.
Nel merito l’appello è fondato quanto al termine. Il TAR non ha considerato che l’art. 103, comma 1, d.-l. n. 18/2020, per la sua ampia formulazione, ricomprende tutti i termini dei procedimenti pendenti o avviati dopo il 23 febbraio 2020, dunque anche quelli di autotutela. La sospensione di 83 giorni, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, sommata ai diciotto mesi, rende tempestivo il provvedimento adottato il 3 agosto 2020, prima della scadenza del 2 settembre 2020.
Il Collegio respinge le contrarie tesi dell’appellato. Il carattere recettizio dell’atto non ne sposta il termine finale, che si àncora all’adozione e non alla comunicazione, come affermato dalla costante giurisprudenza (Cons. Stato n. 3823 del 2023; Cons. Stato n. 345 del 2018). La sospensione non è limitata ai procedimenti ordinari, perché la norma ha carattere omnicomprensivo e ratio rimediale. La decorrenza non va retrodatata all’atto di accertamento presupposto, e alla sentenza penale di assoluzione non può annettersi efficacia di giudicato verso l’amministrazione, per carenza delle condizioni dell’art. 652 cod. proc. pen.
L’appello va tuttavia respinto per la censura riproposta e già assorbita. L’autotutela decisoria postula un onere motivazionale correlato alla rappresentazione dei presupposti dell’art. 21-nonies, tra cui la valutazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, comparato con l’interesse del destinatario (Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2017). Il provvedimento si limita a formule generiche, espressive di motivazione apparente. L’interesse in re ipsa non esonera da ogni valutazione, e le questioni illustrate solo in giudizio costituiscono inammissibile motivazione postuma (Cass. civ., Sez. Un. n. 25665 del 2023). Il C.G.A.R.S. respinge l’appello e compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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