Revoca parità scolastica: obbligo di esame delle controdeduzioni dell’istituto (Cons. Stato n. 1707 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica costituisce extrema ratio, perché incide su diritti costituzionali legati all’istruzione e allo studio. Anche nel procedimento disciplinato dall’art. 3, comma 7, d.m. n. 267/2007, attivato quando sia già accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti, l’amministrazione non può limitarsi a ribadire le originarie contestazioni ispettive. A fronte di specifiche osservazioni e di nuova documentazione prodotte dalla scuola in sede procedimentale, la valutazione dell’Ufficio Scolastico Regionale deve fondarsi su uno specifico esame di tali difese, eventualmente con sopralluogo in contraddittorio, e su motivazione analitica dell’insufficienza delle controdeduzioni. La distinzione rispetto al procedimento di cui al comma 3 non esime l’amministrazione da questo onere istruttorio e argomentativo.
Il Fatto
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto, con decreto dirigenziale, la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per un istituto scolastico, per l’anno scolastico 2024/2025 e per alcuni indirizzi di studio. Il provvedimento si fondava su una relazione ispettiva con esito negativo, preceduta da un preavviso di revoca adottato ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. n. 83/2008.
L’istituto ha impugnato dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione: l’amministrazione non aveva valutato le controdeduzioni e i documenti trasmessi dalla scuola in sede procedimentale, limitandosi a richiamare i dati già in possesso e gli esiti ispettivi. Il Ministero ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio: non rileva la sussistenza delle irregolarità riscontrate dagli ispettori, quanto piuttosto la correttezza della procedura amministrativa seguita a fronte delle contestazioni, con particolare riguardo alla necessità di riscontrare su dati obiettivi la permanenza delle criticità prima di adottare la revoca.
L’appellante sosteneva che, nella fattispecie disciplinata dall’art. 3, comma 7, d.m. n. 267/2007, una volta accertata la carenza dei requisiti, scaduto il termine per il ripristino senza prova contraria, l’Ufficio dovesse revocare la parità senza ulteriori verifiche, non essendo previsti gli “opportuni accertamenti” richiamati dal comma 3. Il Consiglio di Stato ritiene che tale distinzione formale non superi il vaglio alla luce della natura di extrema ratio dell’atto di revoca.
Il primo giudice non aveva rilevato soltanto il mancato accertamento della permanenza delle irregolarità. Aveva sottolineato anche l’assenza di una motivazione analitica sull’insufficienza delle controdeduzioni, nonostante la distanza temporale tra gli accertamenti ispettivi e il provvedimento finale, e il riscontro puramente formale alle difese, fondato su dati documentali risalenti e senza conto dei nuovi documenti prodotti in data successiva.
Per il Collegio, in entrambi i procedimenti previsti dai commi 3 e 7, a fronte di osservazioni specifiche e di documentazione allegata, la valutazione dell’amministrazione non può prescindere da uno specifico esame delle stesse, eventualmente mediante sopralluogo in contraddittorio. Non può invece limitarsi a tenere ferme, senza adeguata motivazione, le originarie contestazioni. Si configura così un difetto istruttorio.
Assume rilievo, inoltre, il mancato riesercizio del potere da parte dell’amministrazione dopo la sentenza di primo grado, già stigmatizzato nell’ordinanza cautelare n. 1765/2025 della stessa Sezione. Tale inerzia e le circostanze sopravvenute dedotte dall’appellato confermano la contraddittorietà della condotta e la fondatezza delle censure accolte. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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