Accesso documentale e inesistenza degli atti: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 151 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 ha ad oggetto esclusivamente i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’amministrazione, non estendendosi alle informazioni che non abbiano forma di documento e non imponendo all’amministrazione alcun obbligo di elaborazione. Ove l’amministrazione dichiari l’inesistenza dei documenti richiesti, la pretesa conoscitiva non può ritenersi soddisfatta, ma la carenza sopravvenuta dell’oggetto del diritto determina il difetto di interesse a coltivare l’azione ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., con declaratoria di improcedibilità del ricorso. La declaratoria non preclude la sommaria delibazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, che non può però ravvisarsi in capo all’amministrazione che abbia correttamente dichiarato l’inesistenza degli atti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Comune, in data 13 settembre 2024, un’istanza di informazioni e accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, relativa all’esecuzione delle sentenze del Tribunale n. 118 e n. 120 del 9 marzo 2023 e alla conseguente definizione del procedimento sulla c.d. fiscalizzazione delle opere abusive realizzate dal condominio controinteressato, accertate con ordinanza di demolizione. Avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza la società ha proposto ricorso per annullamento, accertamento del diritto di accesso e condanna dell’ente all’ostensione.

Il Comune non si è costituito in giudizio; si è costituito il condominio controinteressato. Con ordinanza n. 79 del 13 febbraio 2025 il Collegio ha chiesto all’amministrazione di illustrare l’attività esperita dopo il 9 marzo 2023. Con nota il Comune ha comunicato di aver sospeso l’ulteriore attività valutativa in attesa della definizione dei giudizi di appello. La ricorrente, ritenuta soddisfatta la pretesa conoscitiva, ha quindi invocato la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione dell’oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, legge n. 241/1990 il diritto non si estende alle informazioni prive della forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali. Il richiamo all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 conferma che l’accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e che l’amministrazione non è tenuta a elaborare dati in proprio possesso per soddisfare l’istanza.

Su questa base il Tribunale rileva che il Comune ha dichiarato l’inesistenza dei documenti richiesti: non vi sono atti relativi alla rinnovazione del procedimento o all’avvio di ulteriori procedimenti, essendo l’attività sospesa in attesa degli appelli. La pretesa conoscitiva, individuata dalla normativa come conoscenza delle informazioni contenute in un documento già formato, non può dunque ritenersi pienamente soddisfatta.

Tale carenza dell’oggetto del diritto determina, però, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a coltivare l’azione proposta ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile, non emergendo alcun documento da ostendere.

L’improcedibilità non impedisce una sommaria delibazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso concreto la carenza dell’oggetto del diritto non consente di ravvisare la soccombenza dell’amministrazione, alla quale nulla è dovuto anche in ragione della mancata costituzione. La medesima carenza giustifica la compensazione delle spese tra la ricorrente e il condominio controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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