Nessun diritto soggettivo del Comune a risorse integrative del FSC (TAR Molise n. 376 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non vanta un diritto soggettivo a ottenere dallo Stato un complesso di risorse finanziarie idoneo a coprire l’intero fabbisogno comunale, né una garanzia quantitativa costituzionalmente azionabile sull’entità del Fondo di Solidarietà Comunale. La contestazione delle scelte legislative di riparto del Fondo e la domanda di condanna delle Amministrazioni statali all’integrazione delle risorse esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione. La quantificazione delle risorse da trasferire resta riservata al legislatore statale, che la determina bilanciando il costo delle funzioni e le complessive esigenze di bilancio. In assenza di un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990, non si radica la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, ente di circa 2.400 abitanti, aveva svolto per quasi un decennio il ruolo di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, gestendo i servizi socio-assistenziali di diciannove Comuni senza contabilità separata. Per effetto di questa promiscuità contabile e dei tagli da spending review, il Comune assumeva di aver subito una riduzione della quota di FSC non comparabile a quella degli altri Comuni molisani di pari consistenza demografica, fino alla dichiarazione di dissesto e al bilancio stabilmente riequilibrato.
Con nota del 9 marzo 2021 l’Ente invitava le Amministrazioni statali a correggere la ripartizione del Fondo per l’anno 2021. Rimasta la nota senza risposta, il Comune ricorreva al TAR chiedendo l’accertamento dell’insufficienza delle risorse e la condanna all’attribuzione di quote integrative, prospettando altresì questioni di legittimità costituzionale di plurime disposizioni in materia di FSC. Si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo tra l’altro il difetto assoluto di giurisdizione e, in subordine, l’incompetenza territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via introduttiva l’evoluzione del Fondo di Solidarietà Comunale, dalla legge-delega n. 42/2009 e dal d.lgs. n. 23/2011 fino ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2020 e del 2021, soffermandosi sul passaggio dal criterio della spesa storica a quello perequativo basato sui fabbisogni standard. Tale ricostruzione serve a delimitare l’oggetto reale della controversia, che attiene ai criteri legislativi di riparto e non a un singolo atto amministrativo di erogazione.
Su questa base il Tribunale rileva un primo profilo di difetto assoluto di giurisdizione: il ricorso chiede di entrare nel merito delle scelte operate dal Legislatore nazionale nella fissazione dei criteri del Fondo, senza muovere specifiche censure avverso ipotetici usi arbitrari del potere amministrativo. La verifica del giudice amministrativo riguarda la correttezza dell’esercizio del potere rispetto a interessi legittimi, non la valutazione delle opzioni legislative.
Un secondo profilo riguarda la domanda di accertamento del diritto del Comune a esercitare le funzioni fondamentali ai sensi degli artt. 117 e 119 Cost. e la conseguente condanna alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al pagamento delle somme necessarie. Il Comune non dimostra di possedere una posizione di diritto soggettivo tutelabile in sé, né la sussistenza di un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amm.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale che esclude una rigida garanzia quantitativa in capo all’Ente locale: le norme incidenti sull’assetto finanziario degli enti territoriali vanno valutate nel contesto della manovra complessiva e la riassegnazione delle risorse comporta scelte rimesse al legislatore statale (Corte cost. n. 83/2019, Corte cost. n. 220/2021, Corte cost. n. 71/2023). Le diminuzioni sono ammesse purché non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite.
Esclusa la giurisdizione, il Tribunale non è legittimato all’esame delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, prive di rilevanza ai fini della decisione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nella sua interezza per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.