Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 3043 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, anche relativo, quando non ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: opere eseguite prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza secondo i numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il limite vale anche per gli interventi che comportino nuovi volumi o superfici in senso paesaggistico, essendo irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e volumi interrati o fuori terra. A fronte di atti vincolati di repressione dell’abuso non sono richiesti comparazione degli interessi né specifica motivazione dell’interesse pubblico concreto. L’ordine di rimessione in pristino non rientra nei poteri della Soprintendenza nel procedimento di condono, spettando al Comune l’adozione dei provvedimenti repressivi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato destinato a civile abitazione in Lipari, presenta nel 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un ampliamento realizzato mediante inserimento di un solaio di interpiano, ottenuto abbassando il solaio interno esistente.

Richiesto il nulla-osta paesaggistico alla competente Soprintendenza, questa lo nega con nota del 24 febbraio 2023, ordinando altresì la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari, preso atto del parere contrario, respinge la domanda con provvedimento del 17 aprile 2023. La ricorrente impugna il diniego comunale, la nota della Soprintendenza e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, deducendo difetto di preavviso, insufficienza della motivazione, erronea lettura del regime dei vincoli relativi e formazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro fissato dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. La norma interpretativa regionale ammetteva la sanatoria delle opere in aree con vincoli non comportanti inedificabilità assoluta; il giudice delle leggi l’ha ritenuta lesiva della riserva statale in materia di ambiente e contrastante con l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003.

Il Collegio ritiene superato il diverso avviso espresso dal C.G.A.R.S. nel parere n. 291/2010, valorizzando le successive pronunce di merito del medesimo Consiglio (n. 836/2023 e n. 288/2023) e la circolare assessoriale n. 2/2022. Restano quindi sanabili, in zona vincolata, solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché le opere non comportino nuovi volumi o superfici e sussistano tutte le altre condizioni di legge.

La verifica del caso concreto è assorbente: l’intervento ha determinato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la sentenza ribadisce che in area vincolata qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume è preclusa alla sanatoria, senza distinzione tra volumi tecnici e volumi interrati o fuori terra.

Le censure procedimentali non reggono. Il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem al richiamo della circolare assessoriale, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il carattere vincolato degli atti di repressione rende superflui il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo. La comunicazione al tecnico incaricato non inficia l’atto, poiché l’interessato ha avuto piena conoscenza e ha impugnato.

Quanto al silenzio-assenso invocato ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 e art. 30 della legge regionale n. 7/2019, il Collegio osserva che il procedimento di condono ha natura speciale e contempla il silenzio-inadempimento. In ogni caso manca il presupposto della trasmissione dello schema di provvedimento alla Soprintendenza, mai avvenuta. Da ultimo, la Sezione esclude che la Soprintendenza possa ordinare la riduzione in pristino nell’ambito del condono: il procedimento si chiude con la decisione del Comune, cui spettano i poteri repressivi. Il ricorso introduttivo è rigettato; i motivi aggiunti sono accolti nei soli limiti dell’annullamento dell’ordine di rimessione in pristino, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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