Base d’asta e costi manodopera gli aumenti contrattuali rilevano solo in esecuzione (Cons. Stato n. 3091 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante determina la base d’asta del servizio applicando i livelli retributivi vigenti al momento di formazione della legge di gara, secondo le tabelle ministeriali richiamate dall’art. 41, commi 13 e 14, del codice dei contratti pubblici. Gli aumenti salariali derivanti da una clausola di indicizzazione della contrattazione collettiva, con effetti da un momento successivo, non integrano un vizio di legittimità della base d’asta per irragionevolezza o eccesso di potere. Il disallineamento temporale è governato dalle migliorie offerte in gara, dalla verifica di anomalia dell’offerta e dai meccanismi legali o convenzionali di revisione del corrispettivo in fase esecutiva. L’operatore economico che non ha partecipato alla procedura non è legittimato a contestare la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Il Fatto

L’Università indice una procedura per l’affidamento quadriennale del servizio di portierato, con base d’asta comprensiva degli oneri per il rischio da interferenze e dei costi della manodopera stimati sulle tabelle del CCNL multiservizi. Una società del settore impugna davanti al TAR Veneto la lettera di invito, i capitolati e il decreto a contrarre, deducendo l’antieconomicità della base d’asta.

La ricorrente sostiene che il costo orario della manodopera indicato negli atti di gara non copra gli aumenti salariali previsti dagli artt. 73 e 73-bis del CCNL multiservizi, con decorrenza dal luglio 2025, e gli oneri delle figure di coordinamento. Con motivi aggiunti estende l’impugnazione ai chiarimenti della stazione appaltante. Il TAR respinge ricorso e motivi aggiunti; la società propone appello e l’ateneo resiste, evidenziando che alla gara hanno partecipato dieci operatori e che è intervenuta l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo argomento è di ordine empirico: la gara si è svolta con una competizione effettiva sulla base d’asta contestata, con dieci partecipanti e aggiudicazione all’esito della verifica di anomalia. Tale circostanza smentisce l’assunto dell’antieconomicità e delle dedotte sottostime del costo del lavoro e degli ulteriori oneri, comprese le migliorie richieste.

Nel merito, la Corte rileva che la stima è stata effettuata su livelli retributivi pacificamente corrispondenti alla contrattazione collettiva, sui quali le tabelle ministeriali hanno ricostruito il costo medio del lavoro ai sensi dell’art. 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici. La stessa appellante riconosce il dato. La stima risponde dunque all’art. 41, comma 14, che impone alla stazione appaltante di individuare i costi della manodopera secondo i valori tabellari vigenti.

Quanto alla scelta di non computare gli aumenti da clausola di indicizzazione, la Corte esclude profili di irragionevolezza o eccesso di potere. Il disallineamento temporale può essere governato, a priori, dalle economie ritraibili dalle migliorie offerte in gara, idonee a recuperi di spesa utili a modulare diversamente le voci di costo; oppure, a posteriori, dai meccanismi legali o convenzionali di revisione del corrispettivo. Ogni questione si concentra quindi sui distinti versanti della verifica di anomalia o della fase esecutiva, non sulla determinazione della base d’asta, il cui paradigma resta circoscritto dall’art. 41, commi 13 e 14.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui i maggiori costi da rinnovi contrattuali si considerano in sede di verifica di anomalia dell’offerta (Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 1022). Su questo terreno emerge però il difetto di legittimazione: chi non ha partecipato alla gara non può contestare la verifica svolta sull’offerta dell’aggiudicataria, poiché quel titolo spetta all’offerente leso. Le censure restano inoltre a stadio di mera ipotesi, indimostrata sul piano matematico l’erosione del margine dichiarato dall’aggiudicataria. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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