Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Abruzzo n. 147 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude l’esame nel merito e impone la definizione del giudizio in rito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue alla valutazione della parte circa l’utilità della decisione. In tal caso il giudice provvede alla compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la deliberazione di Giunta del Comune di Atessa istitutiva di una Commissione Comunale di Valutazione di Incidenza Ambientale, la determinazione con cui è stato espresso parere negativo alla valutazione di incidenza e i successivi giudizi del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., comprensivi del rigetto dell’istanza autorizzatoria del progetto di impianto di trattamento di rifiuti sanitari.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ad ulteriori atti del procedimento, tra cui il giudizio di rigetto della proroga e la nota che disponeva il rinvio della Conferenza dei Servizi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della memoria con cui la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La questione non attiene dunque al merito dell’impugnazione, ma alla permanenza dell’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione.

Preso atto della dichiarazione, il Tribunale ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione avviene pertanto in rito, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., senza scrutinio dei motivi di impugnazione.

Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, valutata la definizione della controversia in ragione del venir meno dell’interesse della ricorrente. Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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