CAM e lavaggio mezzi: obblighi di esecuzione, non requisiti di partecipazione (TAR Sardegna n. 153 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni dei CAM relative alle procedure di gestione, di periodico controllo della flotta degli automezzi, di lavaggio e di manutenzione ordinaria non costituiscono requisito di partecipazione alla gara, ma integrano clausole contrattuali destinate a operare nella fase di esecuzione del servizio. La stazione appaltante adempie correttamente all’obbligo di recepimento quando inserisce tali previsioni nella documentazione di gara e nel capitolato speciale d’appalto. L’aggiudicatario non è tenuto, in sede di offerta, a indicare il luogo destinato a deposito e lavaggio dei mezzi, né a dimostrare la disponibilità di un sito ulteriore rispetto a quello messo a disposizione dall’amministrazione. Il principio di rotazione dei commissari opera esclusivamente nell’ambito della stessa stazione appaltante e non è violato dalla partecipazione del medesimo commissario esterno a commissioni di procedure bandite da amministrazioni diverse. Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario, a fronte del rigetto del ricorso principale, è improcedibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta indetta dal Comune per l’affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione dell’ecocentro comunale, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata.
Con il ricorso introduttivo ha dedotto tre censure escludenti, tutte fondate sull’assunto che l’offerta dell’aggiudicataria si ponesse in contrasto con i CAM adottati con il D.M. 23 giugno 2022 e con il capitolato speciale: mancata indicazione delle procedure di gestione e controllo della flotta, omessa individuazione di un deposito attrezzato per ricovero e lavaggio dei mezzi, mancata dimostrazione della disponibilità di un cantiere ubicato nel territorio dell’Unione Europea. In via subordinata ha contestato la mancata applicazione del principio di rotazione nella nomina del commissario esterno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, speculare, per l’esclusione della ricorrente. Nelle more è stato stipulato il contratto, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito l’ordine di esame dei gravami, alla luce dell’orientamento della C.G.U.E.: si esamina prioritariamente il ricorso principale, perché l’infondatezza di questo consente di dichiarare improcedibile quello incidentale, con economia dei mezzi processuali.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito la funzione dei CAM, strumento di bilanciamento uniforme tra tutela ambientale e concorrenza, idoneo a conformare l’autonomia negoziale della stazione appaltante sin dall’indizione della gara. L’obbligo di recepimento impone di inserire nella legge di gara tutte le previsioni che incidono sulla piena formazione della volontà negoziale. Nel caso concreto il capitolato speciale conteneva puntuali prescrizioni su pulizia, disinfezione e lavaggio dei mezzi, controllo periodico della flotta, registrazione degli interventi manutentivi, uso di prodotti certificati Ecolabel.
Il passaggio centrale riguarda la natura di tali prescrizioni. La previsione dei CAM richiamata dalla ricorrente è rivolta alla stazione appaltante, cui impone di introdurre specifiche clausole contrattuali. Si tratta di obblighi che implicano un’attività di controllo collocata nella fase di esecuzione del servizio, non essendovi nella lex specialis alcuna previsione che li configuri come requisito di partecipazione. Ne consegue che l’aggiudicataria si è correttamente limitata a produrre una relazione sulle procedure di controllo e manutenzione, la cui rispondenza ai CAM andrà verificata in esecuzione.
Quanto alla mancata indicazione del sito destinato a deposito e lavaggio, i CAM non prevedono testualmente tale obbligo. Il rilievo sull’utilizzabilità dell’ecocentro comunale costituisce censura diversa, relativa al contratto di comodato stipulato dall’amministrazione con l’aggiudicataria: circostanza sopravvenuta all’aggiudicazione, inidonea a inficiarne la legittimità. Il principio di rotazione dei commissari, infine, opera solo nella composizione delle commissioni della stessa stazione appaltante e non risulta violato dalla partecipazione del medesimo commissario esterno a procedure bandite da amministrazioni diverse e aggiudicate a operatori distinti.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati rigettati; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per carenza di interesse. Spese compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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