Sopravvenuto permesso di costruire rende improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 217 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta concessione, in corso di giudizio, del provvedimento amministrativo richiesto determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superflua ogni valutazione nel merito dei motivi di impugnazione. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la compensazione delle spese quando l’andamento complessivo della controversia lo giustifichi. Resta ferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove il ricorso non risulti manifestamente infondato.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008. In vista della scadenza ha presentato istanza di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendo appuntamento alla Questura di Milano.

All’appuntamento la Questura ha comunicato il decreto di inammissibilità dell’istanza, sull’assunto dell’impossibilità di conversione a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che con ordinanza cautelare ha accolto la domanda di sospensione. In prossimità dell’udienza di merito la difesa ha segnalato il rilascio del permesso richiesto e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa: nelle more del giudizio l’Amministrazione ha rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiesto. Il provvedimento amministrativo invocato in via giudiziale è dunque intervenuto, con la conseguenza che non residua alcuna utilità pratica alla pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.

Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito dei motivi. La decisione si fonda sulla logica della sopravvenienza: la tutela richiesta è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, e ogni ulteriore valutazione sarebbe priva di effetto concreto per la ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione avuto riguardo al complessivo andamento della controversia. La scelta tiene conto del fatto che l’esito del giudizio non è riconducibile a un accertamento di illegittimità dell’atto, ma alla modifica della situazione sostanziale intervenuta in pendenza di causa.

Infine, sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato già accolta dalla Commissione competente, il Tribunale ritiene di confermare l’ammissione, valorizzando la non manifesta infondatezza del ricorso. La declaratoria di improcedibilità non travolge dunque il beneficio, che resta ancorato a una valutazione di non manifesta infondatezza dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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