Appalto rifiuti, esclusione per offerta con forza lavoro inferiore alla pianta organica (TAR Sardegna n. 157 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica l’interpretazione della lex specialis muove dal dato letterale, per assicurare trasparenza e impedire che l’attività ermeneutica integri la disciplina di gara in contrasto con la par condicio. Ove il capitolato imponga all’aggiudicatario personale non inferiore alla pianta organica del gestore uscente, indicata come forza lavoro “attuale”, l’operatore non ha margini discrezionali di computo: anche i rapporti a termine concorrono a determinare la soglia. L’offerta che preveda un numero di unità inferiore a tale soglia è illegittima e impone l’esclusione dalla gara. Nel processo amministrativo il ricorso incidentale del controinteressato che censuri il punteggio attribuito a un’impresa terza, non parte del giudizio e non impugnante, è inammissibile per difetto di legittimazione, non potendosi far valere in nome proprio un diritto altrui.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta dal Comune in favore della controinteressata per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Tra i motivi, deduceva la violazione della disciplina di gara nella parte in cui richiedeva un organico non inferiore alla pianta organica del gestore uscente, pari a quindici dipendenti.

La controinteressata proponeva ricorso incidentale, lamentando l’errato punteggio riconosciuto a un’impresa terza collocata al quinto posto, e l’illegittimità delle regole sull’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Si costituivano l’amministrazione e le amministrazioni statali competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato priorità all’esame del ricorso principale, in linea con l’orientamento che, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria, esclude l’improcedibilità del gravame principale per effetto del ricorso incidentale. Tra i motivi, ha ritenuto di esaminare per primo quello concernente il sottodimensionamento della forza lavoro.

La disciplina di gara richiedeva personale in numero non inferiore alla pianta organica di cui all’allegato 3 del D.T.P., cristallizzata al 31 dicembre 2022: quindici dipendenti, di cui tre operai a termine. Secondo il Tribunale la previsione è di chiara e immediata interpretazione, senza margine di opinabilità, e l’uso del contratto a termine non incide sul computo, trattandosi di soggetti assunti per esigenze specifiche del servizio con orario di trentotto ore settimanali.

L’aggiudicataria aveva invece offerto 11,60 unità, escludendo arbitrariamente i tre contratti a termine. Tale lettura contrasta con il dato letterale della lex specialis, che richiama la tabella come forza lavoro attuale. Ne è derivata la fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento delle ulteriori censure, per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ha distinto il profilo dell’interesse da quello della legittimazione. Quest’ultima, fondata sull’art. 24 Cost. e letta con l’art. 81 cod. proc. civ., impedisce di far valere nel processo un diritto altrui: solo l’impresa terza sarebbe stata legittimata a contestare il proprio punteggio, non avendo proposto impugnazione. Il motivo è quindi inammissibile.

Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato improcedibile, non essendovi interesse a una pronuncia sull’iscrizione all’Albo, profilo non sindacato in virtù dell’accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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