Il CVCS è l’unico competente sulla dipendenza da causa di servizio (TAR Sardegna n. 154 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, a esprimere il giudizio conclusivo sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Le sue competenze si distinguono da quelle della Commissione medica ospedaliera, cui spetta il compito circoscritto di individuare e qualificare, anche nella gravità, le infermità riconosciute. Il verbale della CMO non dispiega alcuna incidenza sul potere di valutazione tecnica del CVCS, neppure quando esprima un giudizio sulla correlazione della patologia con l’attività di servizio. Il giudizio medico-legale del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. La concessione dell’equo indennizzo postula, oltre alla dipendenza da causa di servizio, un’effettiva menomazione o un aggravamento della integrità fisica rispetto a quanto già indennizzato.

Il Fatto

Il ricorrente, Brigadiere Capo dei Carabinieri in congedo, ha presentato domanda di equo indennizzo per quattro infermità: ipoacusia percettiva destra, gastroduodenite su base ulcerativa cicatriziale, artrosi lombare e artrosi cervicale. La CMO di Milano le aveva giudicate tutte dipendenti da causa di servizio e ascritte, rispettivamente, alla Tab. A – Cat. 8 (le prime due) e alla Tab. B (le artrosi).

Nel 2018 il Comando Generale dell’Arma ha chiesto il parere al CVCS. Il Comitato ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio solo le artrosi, escludendo ipoacusia e gastroduodenite. Con il decreto impugnato l’Amministrazione ha respinto la domanda, ritenendo che le artrosi non modificassero la menomazione complessiva già indennizzata nel 2004 e che per le altre patologie mancasse la dipendenza da servizio. Il ricorrente ha impugnato il decreto e il parere, deducendo difetto di istruttoria, illogicità e illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione di competenze tra CVCS e CMO. Alla Commissione medica ospedaliera spettano unicamente compiti di natura diagnostica e prognostica; solo il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione, esclusiva o concausale, della infermità con l’attività di servizio. Da ciò deriva che nessuna contraddittorietà può utilmente profilarsi tra il verbale della CMO e la valutazione del CVCS, perché i giudizi sanitari operano su piani e per finalità differenti.

Quanto al sindacato giurisdizionale, il Tribunale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione II, 12 marzo 2020, n. 1768 e TAR Sardegna, I, n. 466 del 2023): il giudizio medico-legale si fonda su nozioni scientifiche e dati tecnico-discrezionali, sottratti al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Il giudizio del CVCS è pertanto insindacabile ove adeguatamente motivato e coerente con i fatti emersi nel procedimento.

Nel merito, il Collegio esclude la sussistenza di alcuno dei vizi dedotti. Per artrosi lombare e cervicale, il CVCS ha ritenuto che esse non modificassero la menomazione complessiva già indennizzata, con conseguente esclusione di un più favorevole equo indennizzo ai sensi degli artt. 48 e 57 del d.P.R. n. 686/1957. La decisione è giudicata ineccepibile: la concessione del beneficio postula anche una menomazione o un aggravamento, nella specie mancante.

Quanto a ipoacusia e gastroduodenite, il Comitato ha fornito una spiegazione sufficiente e chiara. Per l’ipoacusia ha escluso la riconducibilità al servizio, non risultando alcuno degli eventi patogenetici indicati; per la gastroduodenite ha valorizzato la predisposizione costituzionale e l’assenza di disagi gravosi e prolungati. Il parere appare ancorato ai dati di comune esperienza e alle conoscenze scientifiche.

Il Collegio ritiene quindi che l’Amministrazione abbia legittimamente adottato i provvedimenti impugnati e respinge la richiesta di CTU, risultando la causa matura per la decisione. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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