Requisiti concorsuali e abilitazione professionale: sindacato sul bando (Cons. Stato n. 1555 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, in quanto strettamente correlati alla figura professionale da reclutare e alle esigenze organizzative. Il sindacato giurisdizionale su tali scelte è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o del difetto di istruttoria e motivazione. La previsione, quale requisito di ammissione, del possesso di un titolo di studio idoneo all’accesso a un determinato albo e della relativa abilitazione professionale non è irragionevole né discriminatoria quando la diversità delle competenze tra categorie professionali sia normativamente delineata e le mansioni del posto messo a concorso richiedano una specifica qualificazione tecnica. Il principio di massima partecipazione non impone l’ammissione indiscriminata di tutti i soggetti in possesso di titoli universitari affini, ma opera entro il limite della coerenza tra requisiti richiesti e funzioni da svolgere.
Il Fatto
Due Collegi interprovinciali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati hanno impugnato l’avviso pubblico indetto da un’Agenzia forestale regionale per la copertura di un posto di funzionario tecnico-agronomo a tempo indeterminato. La lex specialis, all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), richiedeva il possesso di titoli di studio idonei all’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, nonché l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, assumendo che tali previsioni determinassero l’irragionevole esclusione degli agrotecnici laureati, in possesso di titoli analoghi e di abilitazione professionale riferita a un diverso albo. Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e, nel merito, ha rigettato il ricorso, riconoscendo ampia discrezionalità dell’Amministrazione e non sovrapponibilità delle competenze tra le due categorie. I Collegi hanno proposto appello con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, con i quali gli appellanti contestavano la confusione tra piano dell’accesso al concorso e piano dell’esercizio dell’attività libero-professionale, la disparità di trattamento derivante dal fatto che le medesime classi di laurea consentono l’accesso a entrambi gli albi, e il preteso difetto di sindacabilità della discrezionalità amministrativa.
Il Consiglio di Stato ribadisce l’orientamento secondo cui l’individuazione dei requisiti di partecipazione rientra in un’ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o del difetto di istruttoria e di motivazione. La discrezionalità amministrativa non è dunque insindacabile, ma sottoposta al controllo giurisdizionale secondo tali limiti, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti.
La diversità tra le competenze degli agronomi e forestali e quelle degli agrotecnici risulta normativamente delineata e riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata nel provvedimento (Cons. Stato, sez. III, n. 426 del 2017; n. 5551 del 2021; n. 4520 del 2024): le attribuzioni degli agronomi si caratterizzano per un ambito più ampio, comprendente progettazione e pianificazione in materia agroforestale e ambientale, non integralmente sovrapponibili a quelle, prevalentemente tecnico-economiche e gestionali, degli agrotecnici.
La richiesta dell’abilitazione alla professione di agronomo costituisce pertanto indice ragionevole della specifica qualificazione ritenuta necessaria rispetto alle funzioni da svolgere, desumibili dall’oggetto del posto e dalle materie delle prove. La parziale coincidenza delle classi di laurea di accesso non comporta l’obbligo di ammettere tutti gli iscritti a diversi albi, poiché il titolo accademico non esaurisce il profilo delle competenze professionali. Il criterio adottato è oggettivo e coerente con le mansioni, non espressione di una preferenza per una categoria.
Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla violazione della normativa eurounitaria e CEDU, è infondato: il ricorso di primo grado non conteneva alcuna censura sul punto e i vizi dovevano essere fatti valere tempestivamente entro il termine di decadenza. Ne consegue l’irrilevanza della questione pregiudiziale proposta ex art. 267 TFUE. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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