Sospensione licenza ex art. 100 TULPS e responsabilità per la durata illegittima (Cons. Stato n. 1559 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico ex art. 100 TULPS costituisce misura di prevenzione volta a tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico, non provvedimento sanzionatorio di responsabilità dell’esercente; essa prescinde dalla personale responsabilità del titolare e non richiede necessariamente l’abituale ritrovo di persone pregiudicate, essendo sufficiente che l’esercizio costituisca, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. L’illegittimità del provvedimento per eccesso di durata oltre il limite dei quindici giorni, in difetto dei presupposti dell’art. 9, comma 3, legge n. 287 del 1991, fonda la presunzione semplice di colpa d’apparato ai sensi dell’art. 2727 c.c., spettando all’Amministrazione la prova contraria dell’errore scusabile. Il lucro cessante non coincide con i ricavi, ma con l’utile netto ragionevolmente conseguibile, e la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone la dimostrazione dell’an debeatur e degli elementi utili alla quantificazione.

Il Fatto

Il Questore di Roma ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di un esercizio, ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento traeva origine da un controllo nel corso del quale era stato arrestato un dipendente della società per violazione della normativa sugli stupefacenti; nel locale erano stati rinvenuti stupefacente, un bilancino e materiale da confezionamento, ed erano stati osservati movimenti di persone che si intrattenevano con il dipendente senza acquistare prodotti.

La società, dopo aver avviato il licenziamento del dipendente, ha chiesto la revoca, negata dalla Questura. Il TAR Lazio, con sentenza n. 23903/2024, ha riconosciuto la legittimità della misura quanto ai presupposti, ma l’ha ritenuta illegittima nella durata oltre i quindici giorni per difetto di specifica motivazione, rigettando però la domanda risarcitoria per assenza di colpa. La società ha proposto appello avverso entrambi i capi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Il Collegio ribadisce che la sospensione della licenza risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente, come già affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3422 del 2024. Trattandosi di misura di prevenzione, l’art. 100 TULPS non richiede necessariamente tumulti, gravi disordini o abituale ritrovo di persone pregiudicate, ma consente l’adozione ogniqualvolta l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini.

Nel caso concreto, è la stessa verosimile cessione di droga all’interno del locale, unita all’arresto del dipendente e ai precedenti di un altro dipendente in materia di stupefacenti, a legittimare il provvedimento. La valutazione dell’Amministrazione è quindi immune da vizi, anche a prescindere dalla qualificazione del locale come abituale ritrovo, e non è dirimente la durata del periodo di osservazione condotto dagli agenti.

Sul secondo motivo, il Collegio corregge il ragionamento del TAR. La colpa d’apparato è presuntivamente correlata all’illegittimità del provvedimento, secondo la presunzione semplice dell’art. 2727 c.c., e spetta all’Amministrazione provare l’errore scusabile, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., nn. 19, 20 e 21 del 2021. Il TAR ha escluso la colpa per la sola situazione di pericolo, e il Ministero non ha offerto elementi di scusabilità, mentre l’art. 9, comma 3, legge n. 287 del 1991 non dà adito a dubbi sul limite dei quindici giorni.

Tuttavia la domanda risarcitoria va rigettata sul piano della prova. Il lucro cessante è dato dall’utile netto che l’esercizio avrebbe ragionevolmente conseguito, non dai ricavi; l’appellante non ha allegato alcuna stima del mancato utile. La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone l’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare, non dispensando dall’onere di dimostrare gli elementi di fatto utili alla quantificazione, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 6623 del 2025. Il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine deriva dall’episodio in sé, non dalla durata illegittima della sospensione. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2056 c.c.

Tutte le 150 sentenze sull'art. 2056 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *