Revoca di contributi pubblici e limiti dell’autotutela sui requisiti soggettivi (Cons. Stato n. 1556 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cosiddetta revoca di contributi pubblici disposta per carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di ammissione integra un provvedimento di secondo grado riconducibile all’annullamento d’ufficio e soggiace alla disciplina dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il relativo termine ragionevole non superiore a dodici mesi. L’esclusione del termine per le false rappresentazioni dei fatti opera solo quando la difformità sia conosciuta dalla parte o comunque rimproverabile, non quando l’interessato versi in errore scusabile sul quadro normativo. Il potere di autotutela richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, e sul bilanciamento con l’affidamento consolidato. Il bando non può equiparare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, priva di pene accessorie, alla sentenza di condanna ai fini del requisito di ammissione.
Il Fatto
Un comitato costituito per la salvaguardia delle tradizioni storiche e culturali di un territorio, finanziato quasi esclusivamente da sovvenzioni pubbliche, viene ammesso al contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici per le annualità 2023 e 2024, con somme erogate per l’annualità più risalente.
Nel corso di verifiche ordinarie il Ministero accerta che il legale rappresentante e un componente del consiglio direttivo avevano riportato condanne, anche a seguito di patteggiamento. Avvia quindi il preavviso di revoca e adotta il provvedimento definitivo di revoca dei contributi per entrambe le annualità, sul presupposto della mancanza del requisito di ammissione previsto dai bandi. Il comitato impugna davanti al TAR Lazio, che dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività rispetto ai bandi e in parte inammissibile quanto al provvedimento di revoca, respingendo il resto nel merito. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’atto, che va operata in base al contenuto dispositivo e alla causa. La revoca di contributi pubblici con richiesta di restituzione è provvedimento di secondo grado, espressione di riesame di un atto affetto da illegittimità originaria, e resta assoggettata alla disciplina dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: presupposti, procedimento e portata della discrezionalità di autotutela. Diversa è l’ipotesi di inadempimento del programma o di sopravvenuta cessazione dei requisiti che devono essere conservati.
Su questa base, la sentenza di primo grado manca di adeguata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico concrete e attuali al ritiro del provvedimento, sulla comparazione con gli interessi antagonisti e sulla ragionevole durata del tempo intercorso. Per l’annualità 2023 il contributo risulta impiegato per le finalità culturali assegnate, senza distrazione per fini egoistici: il potere di autotutela va esercitato secondo il principio di proporzionalità, con il minimo sacrificio delle posizioni concorrenti. Il Ministero è intervenuto oltre un anno e mezzo dall’erogazione, superando il termine «comunque non superiore a dodici mesi» vigente ratione temporis, espressione della regola di certezza dei rapporti richiamata anche dalla Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2025.
Non ricorre l’eccezione delle false rappresentazioni dei fatti: la patteggiamento del legale rappresentante è sopravvenuta rispetto alla domanda e all’assegnazione, mentre le condanne del componente del direttivo erano coperte dalla non menzione nel casellario, con attestazione «NULLA». Il rappresentante poteva ragionevolmente invocare l’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313 del 2002, che esonera dall’indicare le iscrizioni di cui all’art. 24, comma 1, del medesimo testo unico.
Per l’annualità 2024, invece, l’autotutela è intervenuta prima dell’erogazione e dopo appena quattro mesi dall’assegnazione: non si ravvisa il medesimo deficit motivazionale.
Quanto ai bandi, il TAR ha correttamente escluso la non apposizione delle clausole per contrasto con il codice dei contratti pubblici, il cui ambito è circoscritto ad appalti e concessioni. La statuizione di irricevibilità va però riformata: il carattere ambiguo della clausola, che non prevedeva l’obbligo dichiarativo nei casi di non menzione, impediva di percepire con ragionevole certezza l’effetto preclusivo, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018. La clausola è inoltre contraria all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150 del 2022. L’appello è accolto e gli atti annullati, con riedizione del potere e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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