Illeciti professionali del consorzio e della consorziata designata: esclusione autonoma (Cons. Stato n. 1558 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione per gravi illeciti professionali di cui agli artt. 95, primo comma, lett. e), e 98, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici è non automatica e rimessa alla valutazione riservata della stazione appaltante. Le conclusioni dell’amministrazione possono essere superate solo in caso di illogicità, contraddittorietà, errori o travisamento dei fatti. Il giudizio di inaffidabilità non richiede una valutazione comparativa tra entità delle inadempienze e volume d’affari dell’impresa, salvo che tale comparazione sia imposta da un giudicato. La causa di esclusione opera autonomamente nei confronti del consorzio con personalità giuridica propria, distinto dai consorziati, e della consorziata designata. Ne consegue che la sostituzione di quest’ultima è irrilevante ove il consorzio sia in proprio inaffidabile, e la relativa questione pregiudiziale eurounitaria sull’art. 97 del Codice è inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Fatto
L’INPS indice una procedura aperta per lavori di adeguamento e ristrutturazione di uno stabile. L’offerta del consorzio di imprese artigiane si classifica prima. Nel controllo della documentazione, la stazione appaltante rileva risoluzioni contrattuali pregresse sia in capo al consorzio, sia in capo alla società consorziata designata per l’esecuzione.
Svolto il contraddittorio, l’amministrazione dispone l’esclusione per gravi illeciti professionali, non risultando adottate misure di self cleaning ai sensi dell’art. 96, comma 6, del Codice. Il TAR Lombardia respinge il ricorso e ritiene irrilevante la questione pregiudiziale sull’art. 97, perché l’esclusione si fonda anche sull’inaffidabilità propria del consorzio. Il consorzio appella, reiterando i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla sussistenza degli elementi dei gravi illeciti professionali e sull’adeguatezza della motivazione dell’esclusione. Muove dalla relazione del RUP, cui il provvedimento rinvia. Quanto al consorzio, la risoluzione dell’Agenzia del Demanio si fonda su violazioni delle norme di sicurezza, abbandono del cantiere e omessa adozione di misure contro il degrado dell’immobile; la sostituzione di tre consorziate in quattro mesi non ha posto rimedio alle carenze.
Quanto alla consorziata, le due risoluzioni risultano motivate in modo analitico e dettagliato, con riguardo alla molteplicità degli inadempimenti contestati. L’amministrazione ha quindi reso una motivazione approfondita e la Corte esclude illogicità o travisamento. Trattandosi di causa di esclusione non automatica, richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2020: le valutazioni della stazione appaltante sono sindacabili solo entro limiti ristretti.
Il Collegio respinge la censura sull’assenza di una valutazione di contesto. La modestia economica dell’appalto avrebbe dovuto semmai agevolarne il completamento. I precedenti invocati dall’appellante non sono conferenti: la Cons. Stato, sez. VII, n. 3313 del 2025 riguarda un giudicato da ottemperare; la Cons. Stato, sez. III, n. 9721 del 2023 ribadisce solo l’esigenza di una motivazione logica e non contraddittoria.
La Corte precisa poi che le omissioni dichiarative non integrano un’autonoma causa di esclusione, ma rilevano solo quale elemento di supporto della gravità dell’illecito, ai sensi dell’art. 98, quinto comma. La causa opera in via autonoma nei confronti del consorzio, quale soggetto giuridico distinto e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di interesse proprio, richiamando la Ad. plen. n. 5 del 2021 e la giurisprudenza eurounitaria Assitur e Impresa Edilux e Sicef.
Identica conclusione vale per la consorziata designata: la contestazione sull’abbandono del cantiere non smentisce il fatto storico, ma ne propone una diversa valutazione, inidonea a superare quella dell’amministrazione. Il quarto motivo e la questione di compatibilità unionale dell’art. 97 del Codice sono quindi irrilevanti, perché l’esclusione colpisce in proprio anche il consorzio. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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