Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2447 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa ritualmente tramite il proprio difensore, vincola il giudice, che non può che prenderne atto. Tale dichiarazione comporta la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte o alle conseguenze processuali che ne derivano. Il principio dispositivo, che governa il processo dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione, legittima la parte a disporre degli interessi sostanziali azionati in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava due diffide dirigenziali della Città Metropolitana di Milano, concernenti il rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relative a un’installazione IPPC sita in Rho (MI). Con istanza depositata in giudizio in data 17.3.2026, la società dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Milano; gli altri soggetti evocati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione, richiamando gli artt. 34, comma 1, 40 e 84 c.p.a. Ne consegue che la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta.
Difronte alla dichiarazione della parte che manifesta ritualmente, tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata, il giudice non può che prendere atto della volontà manifestata. Sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va dichiarata mediante pronuncia di rito di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte ovvero alle sue conseguenze processuali.
Nel caso di specie, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, anche in ragione della mancata opposizione manifestata in udienza dalla difesa della Città Metropolitana di Milano.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.