Variante urbanistica superata dal nuovo piano operativo non impugnato: ricorso improcedibile (TAR Toscana n. 1587 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una prescrizione di piano urbanistico diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, essa sia sostituita da altra analoga contenuta in un nuovo strumento di pianificazione generale approvato e non impugnato. La mera adozione del nuovo piano, in pendenza del procedimento di approvazione, non è sufficiente, producendo solo l’applicazione delle misure di salvaguardia. L’accertamento della sopravvenuta inutilità della pronuncia va condotto con criteri rigorosi e restrittivi, perché l’improcedibilità preclude l’esame del merito. La convenzione urbanistica non è inadempiuta dalla successiva scelta pianificatoria che, per sopravvenuti interessi pubblici, ne vari la destinazione, trattandosi di esercizio del potere di pianificazione, sindacabile solo per vizi logico-giuridici.

Il Fatto

I proprietari di un’area nel Comune di Forte dei Marmi avevano stipulato nel 2004 una convenzione urbanistica per la realizzazione di un parco pubblico e di edifici residenziali, in attuazione di un programma integrato di intervento. Con deliberazione consiliare del 2019 il Comune approvava una variante semplificata al regolamento urbanistico e al piano strutturale, individuando in parte di quell’area la localizzazione di una scuola primaria e di una rotatoria.

Respinta l’osservazione dei privati, costoro impugnavano la variante davanti al TAR, deducendo violazioni della legge regionale, difetto di motivazione e inadempimento della convenzione del 2004. Con motivi aggiunti del 2023 gravavano anche l’approvazione del progetto definitivo del plesso scolastico. Nel corso del giudizio il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nel frattempo approvata una nuova pianificazione generale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 7501 del 2024, ribadisce che la sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata solo al verificarsi di una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza, con accertamento rigoroso e restrittivo.

La distinzione decisiva riguarda lo stato del nuovo strumento. La sola adozione del piano non basta, perché produce soltanto l’applicazione delle misure di salvaguardia e non determina la novazione della fonte: sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009. Nel caso concreto, però, all’adozione del nuovo piano operativo ha fatto seguito l’approvazione con delibera consiliare del novembre 2024, circostanza dedotta dal Comune e non contestata dai ricorrenti. Il nuovo strumento include espressamente la previsione contestata e non è stato gravato, neppure con motivi aggiunti.

Ne consegue l’integrale sostituzione della disciplina urbanistica già contenuta nel regolamento urbanistico del 2019. L’eventuale annullamento della variante impugnata non recherebbe alcuna utilità ai ricorrenti, comunque lesi dalla successiva pianificazione. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili.

Ad abundantiam, il Tribunale osserva che i motivi sarebbero comunque infondati nel merito. La scelta di destinare l’area a polo scolastico non integra inadempimento della convenzione del 2004. I diritti edificatori erano stati riconosciuti in cambio della cessione di aree per standards aggiuntivi e sono stati sfruttati dai privati. La convenzione, per la sua natura, va considerata rebus sic stantibus, come precisato da Cons. Stato, sez. IV, n. 4068 del 2019. La censura sulla presupposizione non regge, difettando i caratteri della comunanza e della certezza del presupposto. Le scelte pianificatorie di dettaglio godono di ampia discrezionalità e non risultano immotivate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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