Giudicato su decreto ingiuntivo e ottemperanza della p.a. tra penale di mora (TAR Toscana n. 1585 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. In difetto di specifiche eccezioni del debitore rimasto contumace, si presume che il credito portato dal titolo esecutivo sia rimasto inadempiuto e che non siano sopraggiunti fatti modificativi o estintivi. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. è applicabile anche in presenza di una condanna pecuniaria e non è incompatibile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.

Il Fatto

Una società ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Prato, con cui era stato ingiunto a un Comune il pagamento di una somma in linea capitale, maggiorata degli interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002, oltre alle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto e dichiarato esecutivo, era stato notificato all’ente locale.

Sono seguiti la notifica di un atto di precetto e il pignoramento presso terzi del credito, conclusosi con dichiarazione negativa del terzo. Persistendo l’inadempimento, la società si rivolge al T.A.R. chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ulteriore ritardo. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la domanda fondata. Il decreto ingiuntivo ha acquisito l’autorità della cosa giudicata per effetto della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. ed è stato notificato all’ente debitore il giorno successivo. Risulta pertanto osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione: la notifica del precetto è anteriore di diversi mesi rispetto al ricorso per ottemperanza.

Quanto all’effettiva persistenza del credito, il T.A.R. richiama la regola dell’onere di allegazione e prova gravante sul debitore. In assenza di specifiche eccezioni della parte debitrice, rimasta contumace, deve presumersi che il credito portato dal titolo esecutivo sia rimasto inadempiuto e che non siano sopraggiunti fatti modificativi o estintivi. Ne discende l’ordine di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento entro trenta giorni degli importi liquidati a titolo di sorte capitale, interessi e spese del procedimento monitorio, oltre alle spese accessorie di registrazione risultanti dal precetto.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di provvedere nei trenta giorni successivi.

Il T.A.R. applica infine la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, sul richiamo di Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014, e con la nomina del commissario. I due strumenti operano in modo concorrente. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente, con condanna dell’ente locale agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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