La discrezionalità tecnica dell’ARERA e il metodo tariffario del teleriscaldamento (Cons. Stato n. 1583 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte con cui l’ARERA determina il metodo tariffario del teleriscaldamento costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza, dell’illogicità e dell’arbitrarietà. È ragionevole che la soglia di esenzione dall’applicazione del metodo transitorio assuma il valore già posto a base della classificazione dimensionale degli esercenti, senza correttivi per le reti di montagna: un maggior volume di energia erogata si traduce in fatturato più elevato e costituisce indice della capacità dell’impresa di sostenere gli adempimenti regolatori. Il criterio del costo evitato va riferito al confronto tra fornitura di gas e fornitura di energia termica, restando a carico degli utenti, pur in forme diverse, il costo di installazione dell’impianto. La censura che introduce per la prima volta in appello la violazione del diritto dell’Unione è inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Il Fatto
La società appellante gestisce tre impianti di teleriscaldamento e cogenerazione in Comuni di alta montagna. Con ricorso dinanzi al TAR Lombardia ha impugnato la deliberazione con cui l’ARERA ha approvato il metodo tariffario transitorio del teleriscaldamento per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2024, unitamente all’avviso di correzione di errori materiali e ai documenti di consultazione. Ha poi impugnato con motivi aggiunti i provvedimenti che hanno disposto la proroga del regime transitorio sino al 31 dicembre 2025 e la sua conferma.
Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti, condannando la società alle spese. L’appello è stato proposto limitando l’oggetto del gravame a due soli gruppi di censure: quelle relative alla soglia di esenzione dall’applicazione del metodo tariffario e quelle relative alle modalità di determinazione del costo evitato, con particolare riguardo all’omessa inclusione dei costi di acquisto e gestione della caldaia a gas.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento in capo all’ARERA di un ambito di discrezionalità tecnica nell’esercizio della funzione di regolazione. Tale ampiezza deriva dal carattere tecnico delle questioni affrontate e dalla specializzazione e indipendenza dei componenti dell’Autorità. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto ai profili di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, secondo l’indirizzo richiamato dalla Sez. II n. 2421 del 2025.
Sul primo motivo, relativo alla soglia di esenzione, l’appellante sosteneva che il criterio della potenza convenzionale, calcolato su un monte ore annuo di riscaldamento pari a 845, produca effetti discriminatori per gli impianti di montagna, che erogano energia termica in misura superiore rispetto agli impianti di pianura. La Corte ritiene la censura infondata. Non è irragionevole che l’Autorità abbia assunto come riferimento il valore già utilizzato in via generale per la classificazione dimensionale degli esercenti. La delibera che lo ha introdotto non è stata specificamente impugnata: la formula riferita a “ogni altro atto presupposto” costituisce clausola di stile, come argomentato dalla Sez. VI n. 1580 del 2023. Il rilievo dell’appellante, osserva il Collegio, non conferma ma smentisce l’ipotesi di irragionevolezza: un maggior volume di energia erogata genera fatturato più elevato e segnala la capacità dell’impresa di fronteggiare gli obblighi regolatori.
La censura che invoca per la prima volta in secondo grado la direttiva n. 2012/27/UE è dichiarata inammissibile, perché non proposta dinanzi al TAR e introdotta in violazione del divieto dell’art. 104 c.p.a.. Il richiamo, aggiunge il Collegio, non è comunque dirimente, non riguardando la classificazione delle reti di riscaldamento.
Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato conferma la lettura del costo evitato accolta dal giudice di primo grado. Il criterio raffronta la fornitura di gas e quella di energia termica, mentre l’installazione dell’impianto resta in ogni caso a carico degli utenti, pur con modalità differenti. Includere il costo di installazione della caldaia nei corrispettivi di fornitura comporterebbe, per l’utente del teleriscaldamento, un onere complessivo superiore a quello dell’utente servito a gas. L’Autorità ha inoltre dimostrato di avere considerato i costi di manutenzione delle caldaie. Non risulta provata l’irragionevolezza né della stima del differenziale di euro 10/MWh né del valore di rendimento del 90 per cento attribuito alle caldaie a gas, parametro che tiene conto tanto degli apparecchi in esercizio quanto di quelli disponibili sul mercato.
L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e respinto per la parte restante, con condanna dell’appellante alle spese in favore dell’ARERA, liquidate in euro 7.000 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.