Assunzione episodica di stupefacenti non giustifica diniego porto d’armi (TAR Calabria n. 1596 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi per uso tiro al volo, fondato sull’art. 1, punto 5, del d.m. sanità 28.4.1998, non può reggersi su un unico episodio di assunzione di sostanze stupefacenti risalente nel tempo e non connotato da particolare gravità. La seconda parte della norma, che sanziona anche l’assunzione occasionale, va letta secondo la ratio della disciplina delle armi e richiede comunque un giudizio prognostico di inaffidabilità del richiedente in ordine all’uso dell’arma. Tale giudizio deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti e rispettare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. La valutazione amministrativa, pur connotata da lata discrezionalità, deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, sindacabile nei limiti dell’irrazionalità e del difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Questore della Provincia di Cosenza il rilascio della licenza di porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro a volo. L’amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990, rilevando che il richiedente era stato segnalato alla Prefettura ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990. Seguiva il provvedimento di diniego, impugnato davanti al TAR.
Il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 r.d. n. 773/1931 e dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria. Contestava che l’amministrazione avesse valorizzato un unico episodio risalente al 2001, senza valutare complessivamente la sua personalità e condotta. L’istanza cautelare era stata respinta per carenza di periculum; il Tribunale disponeva poi istruttoria per chiarire le circostanze dell’episodio contestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma applicata dall’amministrazione. L’art. 1, punto 5, del d.m. sanità 28.4.1998 richiede l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali e considera causa di non idoneità la dipendenza da sostanze, ma anche l’assunzione occasionale di stupefacenti. Il diniego si fondava sulla lettura di questa disposizione e della circolare ministeriale, secondo cui anche un semplice sospetto di assunzione legittimerebbe il provvedimento ostativo.
Il Tribunale richiama l’orientamento del Giudice di appello. La Sez. III del Consiglio di Stato, n. 10232 del 2022, ha chiarito che la seconda parte della norma non richiede una vera dipendenza, ma la stessa occasionalità deve fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità in ordine all’uso dell’arma. Non è ragionevole ritenere sufficiente a integrare tale giudizio l’episodio unico ed isolato, risalente nel tempo, non connotato da gravità.
Il Collegio ribadisce che il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su vicende non ascrivibili a buona condotta e prive di rilevanza penale, purché valutate nella loro oggettività (Cons. Stato n. 11338 del 2022). Resta fermo che la valutazione deve basarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze e tradursi in una congrua motivazione, sindacabile nei limiti dell’irrazionalità o dell’arbitrarietà (Cons. Stato n. 3199 del 2020).
Applicando tali principi, il TAR ritiene il provvedimento non proporzionato. L’inaffidabilità viene desunta da un episodio isolato e risalente, senza elementi prognostici contrari. La Questura, in esecuzione dell’istruttoria, ha confermato che l’episodio risale a un rapporto informativo dei Carabinieri e che il procedimento fu definito con l’invito a non fare più uso di sostanze. Non risultano elementi di rimprovero per uso di alcolici né di ulteriori limiti psichici, e nessuna misura di prevenzione ha attinto il ricorrente o i familiari negli ultimi cinque anni.
È dunque irragionevole desumere il rischio di abuso delle armi da un unico episodio definito in via amministrativa, senza considerare le circostanze favorevoli. Il ricorso è accolto per irragionevolezza e difetto di istruttoria, con annullamento dell’atto, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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