Autotutela annulla concessione senza avvio procedimento né prova destinazione a strada pubblica (TAR Calabria n. 1595 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di autotutela, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento. L’annullamento in autotutela che si fondi sulla pretesa destinazione dell’area a strada pubblica richiede la prova documentale di tale presupposto, non essendo sufficiente la sola relazione interna dell’ufficio. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che, richiesta di produrre la documentazione, non vi provveda, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.; in difetto di prova, il provvedimento è viziato per carenza di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Comune, nel 2019, la concessione di un’area di 63 mq da destinare a parcheggio di due automezzi di sua proprietà, dietro pagamento di un canone annuale. Alla scadenza ne aveva chiesto il rinnovo, ottenendolo con provvedimento del 31 gennaio 2024.
Con nota del 23 luglio 2024 il Comune ha annullato in autotutela quella concessione, rilevando che, da ulteriori accertamenti interni, l’area non risultava destinata a standard ma a strada pubblica. Il ricorrente ha impugnato tale nota deducendo la violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990, la violazione del Codice della Strada, il difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Il provvedimento di annullamento è stato adottato senza la preventiva comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Il TAR richiama il costante indirizzo secondo cui gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio, per consentire il contraddittorio con gli interessati e fornire all’amministrazione elementi utili alla ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto (richiamati Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7602 e Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168).
Fondato è anche il secondo motivo. Il Comune, sollecitato da specifica ordinanza istruttoria a produrre la documentazione attestante la natura di strada pubblica dell’area, si è limitato a ribadire che tale destinazione deriverebbe dall’approvazione di una variante al piano di lottizzazione, senza allegare alcun documento. Il Collegio applica l’art. 64, comma 4, c.p.a., desumendo dal comportamento processuale della parte gli argomenti di prova sulla insussistenza del presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento.
In ogni caso, osserva il TAR, in mancanza della produzione documentale non risulta provata la sussistenza del presupposto dell’annullamento in autotutela, con conseguente evidente carenza di istruttoria. Già in sede cautelare, con ordinanza n. 35 del 17 gennaio 2025, era stata accolta la domanda sul rilievo dell’assenza di evidenza documentale e dell’utilizzo dell’area come parcheggio senza intralcio alla viabilità.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. La domanda risarcitoria è respinta perché generica nel quantum e carente sotto i profili di allegazione e prova. Le spese della fase di merito sono compensate, salve quelle già liquidate in sede cautelare.
Nota della Redazione
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