Risarcimento per ritardata assunzione e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 3500 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della procedura di utilizzo di una graduatoria concorsuale, disposta in pendenza di un ricorso avverso la rideterminazione della graduatoria stessa, è illegittima quando l’istanza cautelare proposta nel giudizio presupposto sia stata respinta con motivazione che evidenzi l’infondatezza dell’impugnazione. L’interesse al risarcimento del candidato pretermesso non viene meno per la sopravvenuta assunzione presso altra amministrazione, ma si esaurisce per il periodo successivo alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro. Il danno da ritardata assunzione non coincide con la mancata erogazione di retribuzione e contribuzione, bensì con gli effetti pregiudizievoli dell’azione amministrativa, e va liquidato secondo i criteri art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con abbattimento equitativo ex art. 1226 cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, idoneo in una graduatoria concorsuale di altro ente, partecipava alla manifestazione di interesse indetta da un comune per l’assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori contabili mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità. Dopo la nomina dei vincitori e l’esclusione della candidata collocatasi al primo posto, per mancato nulla osta dell’ente di provenienza, la graduatoria veniva rideterminata con la collocazione del ricorrente al primo posto. La candidata esclusa impugnava la rideterminazione davanti al TAR Campania, che respingeva l’istanza cautelare.
Il comune, ciò nonostante, sospendeva l’utilizzazione della graduatoria «fino a conclusione del procedimento giudiziale». Il TAR Campania, con sentenza n. 5963 del 2025, accoglieva il ricorso del candidato, annullava la sospensione e condannava l’ente al risarcimento. Il comune proponeva appello, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, assunto altrove a tempo indeterminato, l’insussistenza del danno e della colpa e l’errata quantificazione del risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per acquiescenza: l’atto di gravame contesta puntualmente le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti rilevanti. Ritiene invece rituale il deposito in appello della documentazione reperita tardivamente dal comune, essenziale ai fini della decisione.
Nel merito, l’appello è fondato solo sul quarto motivo. L’interesse alla decisione sussisteva in capo al ricorrente, che aveva ottenuto l’annullamento della sospensione e mirava al risarcimento: esso è venuto meno solo con l’assunzione presso il diverso comune, nel dicembre 2024. Resta integro il diritto al ristoro per il periodo compreso tra il 5 settembre 2024, data dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, e il 15 dicembre 2024, data di costituzione del nuovo rapporto.
La sospensione non trovava giustificazione nella pendenza del ricorso avverso la rideterminazione della graduatoria: l’istanza cautelare era stata respinta con ampia motivazione, che dava conto della totale infondatezza dell’impugnazione, poi respinta anche nel merito. Il comune non aveva neppure fondato la propria determinazione sui procedimenti avviati dall’ANAC e dal Dipartimento della funzione pubblica, né aveva provveduto all’assunzione dopo l’archiviazione del procedimento dell’Autorità. La condotta colposa dell’amministrazione è quindi ravvisabile nel contenuto del decisum cautelare, rimasto ineseguito.
Quanto al quantum, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4248 del 2025), la Corte ribadisce che ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. il pregiudizio non consiste nella mancata erogazione di retribuzione e contribuzione, ma negli effetti dannosi dell’operato dell’amministrazione, poiché l’obbligo retributivo sorge con l’effettivo svolgimento della prestazione. Il danno da mancato guadagno va pertanto calcolato sull’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo tra l’assunzione che sarebbe stata possibile e quella conseguita altrove, con abbattimento equitativo del 50% ex art. 1226 cod. civ., per l’impiego delle energie lavorative in altre occasioni e il risparmio delle energie fisico-psichiche (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8042 del 2021). Sulla somma maturano rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ., Sez. III, n. 19987 del 2016). Le spese del doppio grado sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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