Sospensione sine die del condono e terzo condono in zona vincolata (TAR Sicilia n. 3790 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può disporre la sospensione a tempo indeterminato del procedimento di condono edilizio in attesa degli sviluppi giurisprudenziali o dell’esito di un giudizio di costituzionalità, perché l’art. 2, settimo comma, della legge n. 241/1990 consente una sola sospensione e per un periodo non superiore a trenta giorni. Nel procedimento di terzo condono di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, la sospensione è illegittima anche quando riguardi tipologie di abuso estranee alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico relativo sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), mentre resta esclusa la sanatoria di opere che comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il provvedimento che nega il parere è interamente vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato né valutazione dell’affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente acquistava nel 1998 un terreno e un fabbricato siti in area sottoposta a vincolo paesaggistico non assoluto. Nel 2004 presentava al Comune due istanze di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003 per opere realizzate senza titolo edilizio, consistenti in un garage interrato con cantina, l’allargamento di un terrazzino, la chiusura di parte di un terrazzino con utilizzo del sottotetto e la trasformazione del tetto in terrazza, oltre a opere di manutenzione straordinaria.
Con istanza del luglio 2021 la società chiedeva alla Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. Dopo un preavviso di accoglimento e l’adesione della ricorrente all’indennità quantificata, l’amministrazione defineva il procedimento senza emettere il parere, dichiarando di attendere la pronuncia della Corte costituzionale. La società impugnava le note di sospensione; nelle more la Soprintendenza denegava definitivamente il parere, avverso il quale la ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude, in via preliminare, che il procedimento si fosse già concluso con il preavviso favorevole del 2021. Quell’atto subordinava espressamente il rilascio del provvedimento al preventivo pagamento della sanzione da irrogarsi con decreto assessoriale. Le successive determinazioni non sono quindi qualificabili come provvedimenti di secondo grado, né il rapporto poteva dirsi esaurito.
Le note impugnate con il ricorso introduttivo disponevano invece una vera e propria sospensione del procedimento. Il Tribunale richiama l’art. 2, settimo comma, della legge n. 241/1990, che ammette la sospensione una sola volta e per non più di trenta giorni, e considera ininfluenti le discipline degli artt. 17 e 14 della stessa legge, riferite a decisioni monostrutturate. Nel condono, decisione pluristrutturata, è esclusa una determinazione a tempo indeterminato di temporaneo non luogo a provvedere in attesa degli sviluppi giurisprudenziali. Le due note sono pertanto illegittime. Il ricorso introduttivo è dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile quanto alla nota assessoriale, priva di natura lesiva.
Sui motivi aggiunti il Collegio conferma l’indirizzo già espresso dalla Sezione. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria in aree a vincolo relativo. Ne deriva la piena applicabilità in Sicilia dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere in zone vincolate non conformi agli strumenti urbanistici. Sono perciò sanabili solo gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1.
Nel caso concreto la società ha realizzato nuovi volumi e superfici, come il garage interrato e l’ampliamento del sottotetto. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4123/2023, n. 1213/2022, n. 3289/2015) chiarisce che, ai fini paesaggistici, rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche interrato o tecnico, e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile. Il parere negativo costituisce quindi atto interamente vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse privato né tutela dell’affidamento, non essendo ammessa la conservazione di una situazione abusiva. Il ricorso per motivi aggiunti è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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