Odontoiatra convenzionato SSN, specializzazione richiesta fino alla novella del 2023 (TAR Puglia n. 160 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La laurea in odontoiatria e protesi dentaria e l’iscrizione all’albo professionale abilitano all’esercizio della libera professione, ma non assorbono il requisito del diploma di specializzazione prescritto dall’art. 8, comma 1, lettera h-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 per l’accesso alle funzioni di odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. L’elencazione delle discipline contenuta nell’allegato all’ACN non consente un’interpretazione abrogatrice della norma primaria che impone il titolo specializzante. La soppressione del requisito introdotta dall’art. 15-ter del D.L. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, non costituisce norma di interpretazione autentica e non si applica alle graduatorie formate prima della sua entrata in vigore. Non sussiste la dedotta disparità di trattamento, poiché la specializzazione era richiesta indistintamente a medici e odontoiatri.
Il Fatto
Una professionista, laureata in odontoiatria e protesi dentaria e iscritta all’albo degli odontoiatri, presentava domanda di inserimento nella graduatoria regionale della specialistica ambulatoriale interna convenzionata, categoria odontoiatra, per l’anno 2023. L’Azienda sanitaria disponeva l’esclusione ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d), dell’ACN vigente, per il mancato possesso del diploma di specializzazione in una delle branche indicate nell’allegato.
La ricorrente impugnava la nota di esclusione e la graduatoria definitiva, sostenendo che la laurea specialistica in odontoiatria integri di per sé il titolo richiesto, in coordinamento con la legge n. 409/1985. In subordine chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera h-ter, del D.Lgs. n. 502/1992, per violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. Il giudizio era riassunto davanti al TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione del Tribunale civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette anzitutto la Regione, non essendo l’amministrazione deputata all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 19 dell’ACN né alla redazione della graduatoria per titoli.
Il giudice dà conto della novella intervenuta nelle more: l’art. 15-ter del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione, ha abolito il requisito della specializzazione per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale, modificando l’art. 8, comma 1, lettera h-ter, del D.Lgs. n. 502/1992. La modifica va nel senso auspicato dalla ricorrente, ma non trattandosi di norma di interpretazione autentica non si applica alla graduatoria per l’anno 2023, formatasi prima della sua entrata in vigore e su domanda risalente al gennaio 2022. La legittimità dell’esclusione va quindi scrutinata alla stregua della legge vigente ratione temporis.
Su questo terreno la normativa di settore è giudicata chiarissima: se laurea e iscrizione all’albo bastano per la libera professione, non bastano per l’incarico nel Servizio sanitario nazionale, ove è obbligatorio anche il diploma di specializzazione, tanto per il dirigente dipendente quanto per l’odontoiatra in convenzione. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. IV, n. 3597/2004 e Cons. St., sez. I, n. 3610/2009.
È irrilevante che tra le discipline dell’allegato compaia anche l’odontoiatria: la specializzazione deve essere conseguita in una delle scuole istituite e riordinate dai provvedimenti ministeriali richiamati, ossia chirurgia orale, ortognatodonzia, odontoiatria pediatrica e odontoiatria clinica generale. La previsione nell’allegato non giustifica una lettura abrogatrice delle norme primarie. Quanto all’affidamento, a fronte di un quadro normativo chiaro non vi è spazio per qualificarlo come legittimo.
La questione di costituzionalità è dichiarata manifestamente infondata: la richiesta del titolo specializzante rispondeva alla scelta legislativa di pretendere da tutti i medici operanti per il Servizio sanitario nazionale un ulteriore titolo, a garanzia di professionalità ed esperienza, senza alcuna discriminazione di categoria. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione del mutamento del quadro normativo.
Nota della Redazione
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