Imposta di soggiorno e responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 15 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, istituita e regolamentata l’imposta di soggiorno, ometta di riversare al Comune le somme riscosse dagli ospiti, è soggetto alla giurisdizione contabile e risponde del danno erariale anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che hanno escluso il solo obbligo di resa del conto giudiziale. La qualifica di responsabile d’imposta non elimina il rapporto di servizio con l’ente impositore, fondato sul maneggio di denaro a destinazione pubblica. L’omesso versamento nei termini del regolamento comunale integra danno erariale addebitabile a titolo di dolo, ove risulti la coscienza e volontà di disattendere un obbligo noto. Il danno, non provabile nel preciso ammontare per difetto delle comunicazioni periodiche, è liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ma va ridotto per il periodo di restrizioni alla circolazione legate alla pandemia.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la titolare di una ditta individuale esercente attività di affittacamere, in proprio e quale legale rappresentante, nonché quale gestrice di una struttura ricettiva a conduzione familiare, chiedendo la condanna al risarcimento in favore del Comune per il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti nel periodo 2016-2021.

L’importo richiesto, pari a 3.159,00 euro, era calcolato in via forfettaria secondo il criterio dell’occupazione media giornaliera, stante l’assenza delle dichiarazioni di presenza previste dal regolamento comunale. Le convenute non si costituivano e il giudizio proseguiva in contumacia, dopo il rinnovo della notificazione disposto per garantire il contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo soggettivo. La citazione di un’imprenditore individuale ha come destinatario la persona fisica del titolare e si notifica secondo le regole delle persone fisiche, poiché la ditta non ha soggettività giuridica distinta. Ne deriva l’infondatezza della responsabilità solidale tra imprenditrice e ditta, residuando la responsabilità della sola convenuta per tutte le ipotesi di mancato riversamento.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 consente ai Comuni di istituire l’imposta di soggiorno, disciplinata da apposito regolamento; il Comune aveva previsto il rilascio di quietanza e il versamento mensile entro quindici giorni. La giurisprudenza contabile aveva qualificato il gestore come agente contabile, con obbligo di resa del conto, fino alle modifiche del d.l. n. 34/2020, e l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 ha escluso tale obbligo anche per il periodo antecedente.

Resta però immutata, secondo il Collegio, la configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile. Il gestore mantiene un rapporto di servizio con il Comune, in ragione della funzione strumentale alla riscossione e del maneggio di denaro pubblico, con i connessi obblighi di contabilizzazione e riversamento. L’omesso versamento configura danno erariale, addebitabile a titolo di dolo, desunto dalla circostanza che in altri periodi l’obbligo era stato rispettato.

Sul quantum, accertata l’an, la Corte ricorre alla liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., applicando il criterio induttivo dell’art. 10, comma 6, del Regolamento comunale, basato sui posti letto e sul tasso medio di occupazione. Il Collegio opera però una riduzione per il periodo pandemico: le misure di restrizione della circolazione, iniziate nel marzo 2020 e protratte fino all’estate 2021, hanno inciso direttamente sull’attività ricettiva, pur in assenza di segnalazione di chiusura. Il danno è così circoscritto e rideterminato in complessivi 1.539,00 euro, con condanna della convenuta al pagamento in favore del Comune, oltre rivalutazione e interessi legali, e spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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